Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1390 della Commissione del 9 agosto 2022 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani devono riguardare almeno le categorie di residui e sostanze figuranti nell’allegato I della direttiva 96/23/CE.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi riguardanti gli animali e i prodotti di origine animale figuranti nell’allegato di tale decisione.

(3)Alcuni paesi terzi utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2 della decisione 2011/163/UE per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione. Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con il simbolo «Δ», riferito agli scambi triangolari della specie o del prodotto in questione.

(4)Ai paesi terzi che non hanno presentato un piano per bovini, ovini/caprini, suini, equini o pollame, ma che chiedono di fabbricare prodotti composti destinati a essere esportati nell’Unione utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, dovrebbe essere consentito, su richiesta, di preparare detti prodotti composti, purché acquistino tali prodotti trasformati di origine animale da uno Stato membro o da un paese terzo autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale e salute pubblica stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2019/625 (3) e (UE) 2020/692 della Commissione (4) e nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (5) e (UE) 2021/404 della Commissione (6). Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con una «O» unicamente nella colonna relativa alle specie animali in questione oggetto della richiesta.

(5)Ai paesi terzi che hanno presentato un piano per i prodotti dell’acquacoltura, il latte o le uova, e che chiedono di fabbricare prodotti composti, dovrebbe essere consentito di preparare prodotti composti destinati a essere esportati nell’Unione contenenti tali prodotti trasformati, utilizzando uno qualsiasi di tali prodotti trasformati, purché i prodotti trasformati per i quali non hanno presentato un piano siano acquistati da Stati membri o da paesi terzi autorizzati. Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con una «O» per le rimanenti di queste categorie.

(6)L’inserimento di paesi terzi nell’elenco per quanto riguarda i molluschi è necessario a causa della modifica delle prescrizioni in materia di certificazione per i molluschi d’allevamento. Attualmente la direttiva 96/23/CE non prevede l’obbligo per i paesi terzi di presentare alla Commissione piani per i molluschi. L’unica sorveglianza dei residui pertinente per la produzione di molluschi d’allevamento in relazione ai contaminanti è effettuata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (7) e i paesi terzi che soddisfano tali condizioni figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (8). Per motivi di chiarezza, nella colonna «Acquacoltura» della tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE i paesi terzi che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, compresa la sorveglianza dei residui, dovrebbero essere indicati con una «M», riferita ai «molluschi».

(7)Alcuni paesi hanno chiesto di esportare nell’Unione prodotti composti contenenti prodotti trasformati a partire da molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I paesi indicati con una «X» nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per almeno uno dei seguenti prodotti: bovini, ovini/caprini, equini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova o selvaggina, hanno offerto garanzie sufficienti in merito al sistema di controlli ufficiali di cui dispongono. Tutti questi paesi dovrebbero pertanto essere indicati con una «P» nella colonna «Acquacoltura» di tale tabella, cosicché per la produzione e l’esportazione di prodotti composti contenenti prodotti trasformati a partire da molluschi sia loro consentito di utilizzare prodotti trasformati a partire da molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati.

(8)Nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE la categoria «Prodotti dell’acquacoltura» è suddivisa in quattro sottocategorie, al fine di allineare tali sottocategorie a quelle contemplate dai modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (9) e ai corrispondenti elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(9)L’esperienza recente ha dimostrato che questa sottoclassificazione dei prodotti dell’acquacoltura non offre la necessaria chiarezza al personale di controllo operante presso i posti di controllo frontalieri dell’Unione. È pertanto opportuno ripristinare un’unica colonna per l’«Acquacoltura» nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE.

(10)Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Messico, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Sri Lanka, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia e Vietnam hanno presentato piani riguardanti i prodotti dell’acquacoltura. I piani offrono garanzie sufficienti e pertanto dovrebbero essere approvati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.210.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A210%3ATOC

 

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