Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione del 26 luglio 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per il catalogo dei dati aeronautici e la pubblicazione di informazioni aeronautiche.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l'articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) fissa requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(2)L'8 giugno 2020 l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato l'emendamento 1 delle procedure per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), che introduce nuove disposizioni riguardanti il contenuto e la struttura della pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) e il catalogo dei dati aeronautici, applicabili negli Stati contraenti dell'ICAO a decorrere dal 4 novembre 2021. Tali disposizioni dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti comuni per i fornitori di servizi di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR) e nei requisiti specifici per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche di cui all'allegato VI (parte AIS) di tale regolamento di esecuzione.

(3)Uno degli elementi necessari ai fini dell'attuazione del concetto di operazioni ogni tempo introdotto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) e dal regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (4) è la disponibilità di informazioni pertinenti relative agli aeroporti nelle AIP, presentate in forma standardizzata. La struttura e il contenuto attuali di alcune parti delle AIP riflettono disposizioni anteriori dell'annesso 14 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), relative alla misurazione dell'attrito, e non prevedono pertanto la diffusione delle informazioni aeronautiche necessarie per l'attuazione del formato globale dell'ICAO per la segnalazione attraverso le AIP. È pertanto opportuno modificare le disposizioni relative al contenuto e alla struttura delle AIP di cui all'allegato VI (parte AIS) del regolamento (UE) 2017/373.

(4)È opportuno modificare le definizioni relative al concetto di operazioni ogni tempo, di cui all'allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) 2017/373, per garantire la coerenza con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 e al regolamento (UE) n. 139/2014. Inoltre, al fine di garantire che gli SNOWTAM siano emessi in tutte le condizioni operative in cui è necessario, è opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all'allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) 2017/373 in modo coerente con le definizioni di cui all'annesso 15 della convenzione di Chicago e al regolamento (UE) n. 139/2014.

(5)In base alle istruzioni in vigore per la compilazione degli SNOWTAM nel formato previsto, non è possibile emettere uno SNOWTAM in determinate condizioni operative di una pista, il che incide sulla corretta attuazione del formato globale per la segnalazione delle condizioni della superficie della pista. Tali istruzioni, stabilite all'allegato VI del regolamento (UE) 2017/373, dovrebbero pertanto essere modificate a fini di coerenza con il regolamento (UE) n. 139/2014.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/373.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 03/2022 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III e VI del regolamento (UE) 2017/373 sono modificati conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.209.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A209%3ATOC

 

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