Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione del 23 giugno 2022 relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il biocida Physalys Expresse (immesso attualmente sul mercato con il nome commerciale Protect home express) è stato autorizzato il 17 giugno 2013 a livello nazionale dal Regno Unito conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il 19 novembre 2015 e il 26 febbraio 2019, la Francia e la Svezia hanno rilasciato un riconoscimento reciproco in sequenza del biocida (rispettivamente Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant e Rodicum Express) («il biocida») conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il biocida è un rodenticida che rientra nel tipo di prodotto 14 conformemente all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, destinato a essere utilizzato da non professionisti per il controllo dei topi in ambienti chiusi e applicato in contenitori porta esche preriempiti. Il biocida contiene il principio attivo approvato alfa-cloralosio. L’attuale titolare dell’autorizzazione del biocida è SBM Développement.

(2)Nel 2019 i Paesi Bassi e la Finlandia hanno informato la Francia che nel 2018 un aumento significativo dei casi di avvelenamento primario e secondario in gatti e cani che presentavano sintomi da avvelenamento da alfa-cloralosio era stato segnalato da centri antiveleni, proprietari di animali da compagnia e cliniche veterinarie. In Francia i centri antiveleni veterinari nazionali avevano anche segnalato un aumento dei casi di avvelenamento da alfa-cloralosio negli animali da compagnia tra il 2017 e il 2018, prevalentemente avvelenamento primario dei cani.

(3)Nel 2019 alcune cliniche veterinarie avevano trasmesso alla Svezia informazioni secondo cui i rodenticidi contenenti alfa-cloralosio erano causa di avvelenamento secondario nei gatti. Secondo la University of Agricultural Sciences, Small Animal Hospital svedese (ospedale veterinario della Facoltà di agraria) negli ultimi anni era stato segnalato un aumento dei casi di sospetto avvelenamento da alfa-cloralosio nei gatti.

(4)Il 9 dicembre 2019 e il 17 dicembre 2019, la Francia e la Svezia hanno rispettivamente modificato le autorizzazioni dei biocidi Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant e Rodicum Express conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 in risposta ai casi di avvelenamento primario nei cani e di avvelenamento secondario nei gatti.

(5)La Francia ha modificato l’autorizzazione per imporre un’etichettatura supplementare sul biocida che indichi chiaramente il rischio per l’uomo e per gli organismi non bersaglio e che rechi sull’imballaggio l’obbligo di utilizzare il biocida solo in contenitori porta esche.

(6)Sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia svedese per le sostanze chimiche, la Svezia ha modificato l’autorizzazione del biocida limitandone l’uso ai soli professionisti formati e aggiungendo la condizione che non sia utilizzato in ambienti in cui si prevede la presenza di gatti e che i topi morti siano raccolti dopo l’uso del biocida. Il titolare dell’autorizzazione ha impugnato le modifiche apportate dalla Svezia; il tribunale svedese competente in materia ambientale ha concluso che la decisione dell’Agenzia svedese per le sostanze chimiche di modificare l’autorizzazione dei prodotti contenenti alfa-cloralosio e di prevedere una restrizione d’uso di tali prodotti era fondata, di conseguenza il ricorso è stato respinto.

(7)A norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 15 aprile 2020 la Germania e la Danimarca hanno comunicato al gruppo di coordinamento obiezioni alle modifiche dell’autorizzazione del biocida apportate dalla Francia e dalla Svezia.

(8)L’obiezione della Germania riguardava le misure introdotte dalla Francia, ritenute insufficienti. Secondo la Germania, per prevenire i rischi di avvelenamento secondario, l’uso del biocida dovrebbe essere limitato ai soli professionisti formati.

(9)L’obiezione della Danimarca riguardava la restrizione dell’uso del biocida ai soli «professionisti formati», introdotta dalla Svezia. Secondo la Danimarca, nel suo territorio la restrizione dell’uso ai soli professionisti formati non era giustificata. La Danimarca ha comunicato di non essere a conoscenza di casi di avvelenamento secondario in Danimarca e che nella legislazione nazionale non esiste una definizione di «professionisti formati» in relazione al controllo chimico dei topi.

(10)Il 6 giugno 2020 il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il titolare dell’autorizzazione a presentare osservazioni scritte in merito a tali obiezioni. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato osservazioni scritte il 30 giugno 2020, il 6 luglio 2020 e il 23 luglio 2020. Le obiezioni sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 6 e 23 luglio 2020 con la partecipazione del titolare dell’autorizzazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.208.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A208%3ATOC

 

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