LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, terzo comma. e paragrafo 3, e l’articolo 46, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.
(2)Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le condizioni per l’interrogazione di verifica da parte dei vettori e fissare disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica. Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento sono applicabili ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che entrano nel territorio degli Stati membri.
(3)A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti a interrogare l’ETIAS per verificare se i viaggiatori soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi siano in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. L’interrogazione avviene attraverso l’accesso sicuro a un portale per i vettori.
(4)È opportuno che i vettori accedano all’interfaccia per i vettori attraverso un metodo di autenticazione. Il presente regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza applicabili al metodo di autenticazione a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 al fine di consentire ai vettori l’accesso esclusivo al portale per i vettori.
(5)Affinché i vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri possano adempiere ai loro obblighi, è opportuno fornire loro l’accesso al portale per i vettori.
(6)Per consentire ai vettori di collegarsi e di utilizzare il portale per i vettori, è opportuno stabilire norme tecniche sul formato dei messaggi e sul metodo di autenticazione, da specificare negli orientamenti tecnici che costituiscono parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1240, di cui è prevista l’adozione da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
(7)I vettori dovrebbero poter indicare che i passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 e in tal caso dovrebbero ricevere dal portale per i vettori una risposta automatica «non applicabile», senza dover interrogare la banca dati a sola lettura e senza doversi registrare.
(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman con ingresso nel territorio degli Stati membri. L’imbarco può essere preceduto da verifiche di frontiera per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. In questi casi i vettori dovrebbero essere esonerati dall’obbligo di verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi dei viaggiatori.
(9)A norma dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1240, durante il periodo transitorio e il periodo di tolleranza, le norme applicabili ai vettori dovrebbero essere adattate alle specificità di tali periodi. Durante il periodo transitorio, ai viaggiatori dovrebbe essere consentito l’ingresso senza autorizzazione ai viaggi poiché tale autorizzazione dovrebbe essere facoltativa. Il periodo transitorio è seguito da un periodo di tolleranza durante il quale ai viaggiatori dovrebbe essere consentito l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza un’autorizzazione ai viaggi se si tratta del loro primo ingresso durante il periodo di tolleranza.
(10)Al fine di assicurare che l’interrogazione di verifica si basi su informazioni per quanto possibile aggiornate, le interrogazioni dovrebbero essere effettuate con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario programmato di partenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
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