LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)Il galatto-oligosaccaride figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato.
(4)A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione (5) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare il livello d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è stato aumentato da 0,333 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (45,0 %).
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione (7) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare, l’uso del galatto-oligosaccaride è stato esteso ad altri alimenti, vale a dire i dolciumi a base di latte, i formaggi e i formaggi fusi, il burro e i grassi da spalmare.
(7)Il 29 giugno 2020 la società GLNP BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del galatto-oligosaccaride agli alimenti a fini medici speciali quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
(8)Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 12 luglio 2021 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride.
(9)Il 28 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’estensione dell’uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento agli alimenti a fini medici speciali a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(10)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la modifica proposta è sicura alle condizioni d’uso proposte ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride.
(11)Le informazioni fornite nella domanda e nel parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
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