Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1o agosto 2022 che attua il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5 quater, primo comma, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 44, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)A seconda dei parametri tecnici, le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 possono variare relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore. Rimorchi più efficienti generano minore resistenza, migliorando così l'efficienza energetica del veicolo trainante. Rimorchi con parametri tecnici simili hanno effetti simili sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante del veicolo trainante. Al fine di rispecchiare la diversità del settore dei rimorchi, occorrerebbe suddividere i rimorchi in gruppi di veicoli simili, con simili configurazione degli assi, carico massimo ammissibile per asse e configurazione del telaio.

(2)Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) contiene obblighi di certificazione e norme per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti a motore. La determinazione del consumo di carburante si basa su una simulazione al computer per la quale la Commissione ha sviluppato lo strumento di simulazione VECTO a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato. Poiché lo strumento di simulazione VECTO non può tener conto dell'incidenza dei diversi rimorchi e poiché sul mercato non è disponibile alcun software da utilizzare per valutarne l'incidenza sul consumo energetico dei veicoli trainanti, la Commissione ha sviluppato a tale scopo uno strumento di simulazione apposito per i rimorchi.

(3)La resistenza aerodinamica è una delle forze che un veicolo deve superare durante la marcia. È scientificamente dimostrato che l'uso di dispositivi aerodinamici appropriati su un rimorchio può ridurre in modo significativo la resistenza aerodinamica di una combinazione di veicoli e quindi il consumo di energia. L'effetto di riduzione di tali dispositivi aerodinamici dovrebbe pertanto essere certificato.

(4)La simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale è un metodo che consente di determinare la forza di resistenza aerodinamica di un veicolo ed è meno costosa di una prova fisica. Le simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale si possono utilizzare per la certificazione aerodinamica dei dispositivi solo nel caso in cui tutti i costruttori di dispositivi aerodinamici ricorrono agli stessi modelli 3D generici dei veicoli per determinarne l'effetto di riduzione. Mancando modelli 3D generici adeguati dei veicoli, la Commissione ne ha sviluppati e messi gratuitamente a disposizione su un'apposita piattaforma.

(5)I costruttori di veicoli dovrebbero valutare le prestazioni ambientali dei loro veicoli mediante uno strumento di simulazione fornito dalla Commissione prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Per garantire che le prestazioni ambientali siano correttamente simulate, le autorità di omologazione dovrebbero valutare e monitorare sia il trattamento dei dati utilizzati sia l'uso corretto dello strumento di simulazione. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'autorità di omologazione dovrebbe rilasciare una licenza al costruttore di veicoli in questione per l'utilizzo dello strumento di simulazione.

(6)Le informazioni sulle prestazioni ambientali di un rimorchio possono essere utilizzate per il pedaggio stradale e la tassazione e dovrebbero pertanto essere riportate nel file dei registri del costruttore e nel file di informazioni per il cliente. Per evitare falsificazioni i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare uno strumento, fornito dalla Commissione, per creare un hash crittografico che dovrebbe far parte del certificato di conformità o della scheda/certificato di omologazione individuale. L'hash crittografico può essere utilizzato per evidenziare discrepanze tra i diversi documenti del veicolo in questione. Per gli stessi motivi, lo stesso principio dell'hashing dovrebbe applicarsi ai componenti e alla relativa certificazione.

(7)Al fine di evitare oneri inutili per i costruttori di veicoli e di ridurre il numero di valutazioni annuali in carico alle autorità di omologazione, i servizi tecnici dovrebbero essere autorizzati a determinare le prestazioni ambientali dei veicoli soggetti a omologazione individuale ricorrendo allo strumento di simulazione fornito dalla Commissione. I titolari di omologazioni individuali dovrebbero quindi poter chiedere alle autorità di omologazione l'autorizzazione a rivolgersi a un servizio tecnico per la valutazione delle prestazioni ambientali dei loro veicoli.

(8)Alcuni componenti, a seconda dei parametri di progettazione, incidono in modo molto diverso sulla resistenza al moto di un veicolo. I fabbricanti di componenti dovrebbero essere in grado di certificare i loro componenti determinandone le caratteristiche di efficienza energetica, e utilizzando metodi identici. I costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare i valori certificati come dati di input per lo strumento di simulazione che valuta le prestazioni ambientali dei veicoli. Per i componenti non certificati, i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare valori standard anziché valori certificati.

(9)Per limitare il costo della certificazione dei componenti, i fabbricanti dovrebbero essere in grado di raggruppare i componenti in famiglie. Per ciascuna famiglia di componenti dovrebbe essere sottoposto a prova il componente che presenta le caratteristiche meno favorevoli per quanto riguarda le prestazioni ambientali del veicolo sul quale deve essere installato, e i risultati applicarsi all'intera famiglia.

(10)Le disposizioni di cui al presente regolamento fanno parte del quadro istituito dal regolamento (UE) 2018/858 e integrano le disposizioni per il rilascio del certificato di conformità e del certificato di omologazione individuale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare i corrispondenti allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 al fine di integrare le modifiche necessarie nella procedura di omologazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0145.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC

 

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