LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installarvi, compresa la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (3) prevede norme semplici e proporzionate per gli aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto, che siano efficienti in termini di costi e riducano gli oneri amministrativi e finanziari inutili per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, pur mantenendo i necessari livelli di sicurezza.
(3)È pertanto opportuno introdurre norme appropriate concernenti i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti al fine di garantire l’attuazione uniforme delle norme semplici e proporzionate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 per gli aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 prevede un periodo di transizione sufficiente per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, affinché possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento. Lo stesso periodo di transizione dovrebbe essere applicato in merito alle norme per le autorità competenti.
(5)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0127.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it