LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (3) ha introdotto un nuovo allegato Ib (parte 21 Light) nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4) allo scopo di garantire una maggiore proporzionalità per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto.
(3)Alcuni dati e informazioni utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 devono essere forniti dal soggetto responsabile della progettazione conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere anche i riferimenti a tali dati e informazioni stabiliti conformemente al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012.
(4)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 si riferisce specificamente ai soggetti responsabili della progettazione come stabiliti in conformità dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012. Il nuovo allegato Ib di tale regolamento introduce una nuova categoria di soggetti che può essere responsabile della progettazione e che dovrebbe essere riportata anche nel regolamento (UE) n. 1321/2014.
(5)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (5) in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1)l’allegato I (parte M) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
2)l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;
3)l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;
4)l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
5)l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0115.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
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