Regolamento Delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 1, sesto comma, l’articolo 57, paragrafo 3, quinto comma, e l’articolo 57, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede modifiche dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda, tra l’altro, i limiti di posizione, che comprendono anche nuove deleghe di potere correlate.

(2)Al fine di migliorare la stabilità e l’integrità dei mercati finanziari nell’Unione, è opportuno specificare una metodologia per calcolare i limiti di posizione per i derivati su merci in modo armonizzato. La metodologia dovrebbe evitare l’arbitraggio regolamentare e promuovere la coerenza, riconoscendo alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per tenere conto delle variazioni tra i diversi mercati dei derivati su merci e i mercati delle merci sottostanti. La metodologia di calcolo dei limiti dovrebbe consentire alle autorità competenti di conciliare l’obiettivo di fissare i limiti a un livello sufficientemente basso da impedire ai titolari delle posizioni in tali derivati su merci di commettere abusi o distorsioni del mercato con gli obiettivi di sostenere un processo ordinato di determinazione del prezzo e gli accordi di regolamento, di favorire lo sviluppo di nuovi derivati su merci e di consentire che i derivati su merci continuino a sostenere il funzionamento delle attività commerciali nel mercato della merce sottostante.

(3)Per garantire un’interpretazione uniforme, è opportuno definire una serie di concetti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento.

(4)Le posizioni lunghe e corte dei partecipanti al mercato in un dato derivato su merci dovrebbero essere compensate reciprocamente al fine di determinare l’effettiva entità della posizione che un partecipante al mercato controlla in un qualsiasi momento. L’entità di una posizione detenuta mediante un contratto di opzione o un derivato su merci negoziato nella stessa sede di negoziazione, che costituisce un sottoinsieme del contratto principale, dovrebbe essere calcolata su base delta. Per consentire un quadro completo, centralizzato e rappresentativo dell’attività di una persona e per evitare che sia eluso l’obiettivo del limite di posizione fissato per il contratto principale, la posizione aggregata detenuta da una persona in un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione dovrebbe comprendere anche la posizione risultante dalla disaggregazione delle componenti di un contratto differenziale ammesso alla negoziazione come singolo strumento negoziabile nella stessa sede di negoziazione e le posizioni in derivati su merci negoziati nella stessa sede di negoziazione che costituiscono un sottoinsieme del contratto principale per quanto riguarda la loro entità (cosiddetti «mini») o la scadenza del periodo di determinazione del prezzo, come i contratti di tipo balance-of-the-month (cosiddetti «balmo»).

(5)La direttiva 2014/65/UE stabilisce che le posizioni detenute da terzi per conto di una persona siano incluse nel calcolo del limite di posizione di quest’ultima e che i limiti di posizione siano applicati sia a livello di entità sia a livello di gruppo. È pertanto necessario aggregare le posizioni a livello di gruppo. È opportuno provvedere all’aggregazione a livello di gruppo soltanto se l’impresa madre può controllare l’uso delle posizioni. Di conseguenza, oltre all’aggregazione delle posizioni da parte delle singole imprese figlie, le imprese madri dovrebbero aggregare le posizioni detenute dalle imprese figlie con le posizioni che esse detengono direttamente. Tale aggregazione può portare a posizioni calcolate a livello dell’impresa madre che sono superiori o, a causa della compensazione delle posizioni lunghe e corte detenute dalle diverse imprese figlie, inferiori rispetto alle posizioni a livello della singola impresa figlia. Le posizioni non dovrebbero essere aggregate a livello dell’impresa madre se sono detenute da organismi di investimento collettivo per conto dei propri investitori anziché per conto delle imprese madri nei casi in cui l’impresa madre non possa controllare l’utilizzo delle posizioni a proprio beneficio.

(6)Le modifiche di cui alla direttiva (UE) 2021/338 stabiliscono che i limiti di posizione si applichino ai derivati su merci critici o significativi negoziati in sedi di negoziazione e ai loro contratti OTC economicamente equivalenti (EEOTC). I derivati critici o significativi sono i derivati su merci con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. Data l’importanza cruciale delle merci agricole per i cittadini, i derivati su merci agricole e i loro contratti EEOTC restano soggetti al regime dei limiti di posizione al di sotto di 300 000 lotti. La soglia di liquidità a partire dalla quale i limiti di posizione iniziano ad applicarsi ai derivati su merci agricole deve essere specificata nel presente regolamento e questi ultimi dovrebbero essere considerati negoziati in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione soltanto se superano la soglia di liquidità per un periodo di tempo sufficiente.

(7)Quando un contratto OTC è valutato in base alla stessa merce sottostante, consegnabile nello stesso luogo e alle stesse condizioni contrattuali, e se ha un risultato economico strettamente correlato a un contratto negoziato in una sede di negoziazione, il contratto OTC in questione dovrebbe essere considerato economicamente equivalente, indipendentemente dalle piccole differenze relative alle specifiche contrattuali concernenti le dimensioni dei lotti e la data di consegna. Le differenze relative agli accordi di gestione del rischio post-negoziazione, quali gli accordi di compensazione, non dovrebbero impedire di dichiarare tali contratti economicamente equivalenti. Al fine di prevenire la compensazione inappropriata di posizioni potenzialmente dominanti negoziate in una sede di negoziazione mediante l’utilizzo di accordi bilaterali sui contratti OTC e per assicurare nella pratica un funzionamento efficiente del regime dei limiti di posizione, è necessario che i derivati OTC su merci siano considerati economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione soltanto in un numero limitato di circostanze. Per scoraggiare l’elusione dei limiti di posizione e rafforzare l’integrità del regime dei limiti di posizione, è opportuno formulare una definizione restrittiva di contratto OTC economicamente equivalente che non permetta a una persona di compensare una posizione OTC con altre posizioni multiple. Oltre a ciò, la discrezionalità nella scelta coerente delle posizioni con cui compensare una posizione OTC dovrebbe essere limitata alle circostanze specifiche in cui tale contratto OTC è economicamente equivalente a più di un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione nell’Unione.

(8)Al fine di stabilire quali siano le posizioni in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale, si dovrebbero definire alcuni criteri, compresa l’applicazione della definizione contabile di contratto di copertura secondo i Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards - IFRS). La definizione contabile dovrebbe essere altresì disponibile per le entità non finanziarie, anche se non applicano gli IFRS a livello dell’entità.

(9)Inoltre, le entità non finanziarie dovrebbero essere in grado di utilizzare tecniche di gestione del rischio al fine di mitigare i rischi complessivi derivanti dalla propria attività commerciale o da quella del proprio gruppo, compresi i rischi legati alla diversità di mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità (vale a dire, la macrocopertura o la copertura di portafoglio). Analogamente, le entità finanziarie appartenenti a gruppi prevalentemente commerciali dovrebbero essere in grado di utilizzare tecniche di gestione del rischio al fine di mitigare i rischi complessivi derivanti dall’attività commerciale delle entità non finanziarie del gruppo. Quando un’entità non finanziaria o finanziaria utilizza la macrocopertura o la copertura di portafoglio, potrebbe non essere in grado di stabilire un collegamento univoco tra una determinata posizione in un derivato su merci e uno specifico rischio derivante dall’attività commerciale che il derivato su merci è destinato a coprire. Un’entità non finanziaria o finanziaria può anche utilizzare un derivato su merci non equivalente per coprire uno specifico rischio derivante dall’attività commerciale dell’entità non finanziaria, quando non è disponibile un derivato su merci identico o quando un derivato su merci più strettamente correlato non abbia liquidità sufficiente (vale a dire, la copertura di sostituzione). In tali casi le politiche e i sistemi di gestione del rischio dovrebbero consentire di impedire che le operazioni non di copertura siano classificate come operazioni di copertura e dovrebbero fornire una visione sufficientemente disaggregata del portafoglio di copertura, che consenta di individuare le componenti speculative e di conteggiarle ai fini dei limiti di posizione. Le posizioni non dovrebbero essere considerate atte a ridurre i rischi legati all’attività commerciale per il solo fatto che sono state incluse nel portafoglio di riduzione dei rischi su base generale.

(10)Dato che il rischio può evolvere nel corso del tempo, per adattarsi a tale evoluzione i derivati su merci stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all’attività commerciale possono dover essere compensati con contratti derivati su merci aggiuntivi che liquidano i contratti derivati su merci ormai slegati dai rischi dell’attività commerciale. Inoltre, l’evoluzione di un rischio che è stato affrontato mediante la sottoscrizione di una posizione su un derivato su merci al fine di ridurre il rischio non dovrebbe successivamente dar luogo alla rivalutazione di tale posizione, in quanto essa non costituisce un’operazione privilegiata sin dall’inizio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC

 

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