LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (2) specifica le informazioni che i partecipanti alla cartolarizzazione sono tenuti a fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS) per le cartolarizzazioni tradizionali «di vendita effettiva» di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.
(2)Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare le informazioni che i cedenti devono comunicare all’ESMA per soddisfare i requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
(3)Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Pertanto le informazioni che i cedenti devono fornire in merito alla conformità ai requisiti STS di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in linea con le norme e il grado di dettaglio previsti dagli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226. In particolare, una semplice conferma della conformità è sufficiente per alcuni criteri, mentre altri richiedono informazioni supplementari. È pertanto necessario distinguere tra i criteri STS per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.
(4)Le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.
(5)Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi prospetto pertinente redatto per la cartolarizzazione sintetica nel bilancio a norma del regolamento (UE) 2017/1129 o ad altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi altro documento relativo agli investitori e ai cedenti, all’accordo sulla protezione del credito, all’agente terzo verificatore e, se disponibile, alla documentazione riguardante l’operazione a sostegno delle «credit linked note».
(6)Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza delle informazioni tra campi correlati e di chiarire le caratteristiche specifiche di talune cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni in master trust, è necessario chiarire le informazioni da segnalare nelle colonne «Nome del campo» e «Contenuto da segnalare» per alcuni campi degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1226.
(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC
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