Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1093.

Leggi europee

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modifica l’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la segnalazione della posizione.

(2)Conformemente a tali modifiche apportate all’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della summenzionata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva. Di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti a tali categorie di derivati nelle norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione (3).

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.

(4)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(5)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC

 

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