LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce modifiche dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i controlli sulla gestione delle posizioni.
(2)Conformemente a tali modifiche dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE, le sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci devono aver predisposto e applicare controlli efficaci sulla gestione delle posizioni per prevenire e affrontare negoziazioni anormali, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento e garantire l’efficienza dei mercati.
(3)Controlli efficaci sulla gestione delle posizioni comprendono, ad esempio, disposizioni giuridiche per ottenere e utilizzare i dati dei detentori di posizioni finali e delle imprese madri, nonché modalità tecniche quali relazioni e metriche per costruire, ad esempio, un quadro di controllo delle posizioni. Di conseguenza i controlli efficaci sulla gestione delle posizioni dovrebbero essere strettamente interconnessi con il controllo continuativo da parte della sede di negoziazione e basarsi su di esso.
(4)Al fine di garantire che il processo di determinazione del prezzo non sia indebitamente influenzato dall’esistenza di una posizione e di individuare l’accumulo di concentrazioni di posizioni che potrebbe comportare distorsione dei prezzi, manipolazione del mercato o altre pratiche di negoziazione abusive, le sedi di negoziazione dovrebbero essere a conoscenza delle posizioni elevate che detentori di posizioni finali e imprese madri detengono in derivati su merci regolati fisicamente e dei motivi per cui le detengono. Poiché l’offerta effettiva della merce fisica sottostante è limitata, i derivati su merci regolati fisicamente sono più esposti a pratiche di negoziazione anormali, quali movimenti di squeezing e cornering del mercato, in cui le controparti sfruttano una posizione dominante per fissare a un livello artificiale il prezzo di un derivato su merci o della merce sottostante. Di conseguenza dovrebbero essere individuate le posizioni elevate sia in derivati su merci regolati fisicamente per definizione sia in derivati su merci che possono essere regolati fisicamente a scelta dell’acquirente o del venditore.
(5)La determinazione di cosa costituisce una posizione elevata dovrebbe essere effettuata dalle sedi di negoziazione tenendo conto delle dimensioni e della composizione del mercato in questione. A tal fine le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire i criteri qualitativi o quantitativi utilizzati per individuare tali esposizioni elevate e dovrebbero disporre di procedure atte a individuare tutte le posizioni detenute da qualsiasi persona che superino tali livelli di rendicontabilità prestabiliti. Tra i criteri quantitativi e qualitativi potrebbero figurare, tra gli altri, l’entità del totale delle posizioni aperte nel derivato su merci, la quota della posizione del detentore, la volatilità dei mercati e le caratteristiche del mercato della merce sottostante. In caso di superamento di tali livelli, la sede di negoziazione dovrebbe cercare di comprendere la logica alla base dell’accumulo della posizione elevata in questione. A tal fine la sede di negoziazione dovrebbe valutare se sia necessario chiedere informazioni integrative al detentore di tale posizione elevata, considerando in particolare la frequenza con cui le posizioni detenute da tale persona superano i livelli di rendicontabilità e la misura in cui i livelli di rendicontabilità sono superati. Tali informazioni potrebbero comprendere, tra l’altro, le posizioni in prodotti correlati, il motivo economico della posizione aperta e l’attività in un mercato della merce sottostante correlato. Sulla scorta delle informazioni già disponibili o raccolte con la richiesta di informazioni, la sede di negoziazione dovrebbe intraprendere, ove necessario, le opportune azioni.
(6)È importante che i livelli di rendicontabilità fissati restino adeguati ed efficaci per conseguire la finalità prevista e che l’autorità competente sia informata della metodologia utilizzata per la fissazione e l’aggiornamento di tali livelli di rendicontabilità.
(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC
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