Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella»(STG)].

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)La domanda di modifica mira a modificare il nome da «Mozzarella» a «Mozzarella Tradizionale» e a cambiare il regime di protezione da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome».

(3)Il 1o marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Germania due notifiche di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto la seconda dichiarazione di opposizione motivata della Germania.

(4)Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 10 maggio 2021 la Commissione ha invitato l’Italia e la Germania ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.

(5)Su richiesta dell’Italia, il 2 agosto 2021 la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra l’Italia e la Germania si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla modifica secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.

(6)Le principali argomentazioni della Germania esposte nella sua dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con l’Italia possono essere sintetizzate come segue.

(7)La Germania ha sostenuto che il nuovo nome «Mozzarella Tradizionale», chiesto dall’Italia, non è né un nome utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, né un nome che designa un carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

(8)La Germania ha inoltre argomentato che il termine «Tradizionale» non poteva essere incluso nel nome di una specialità tradizionale garantita alla luce delle norme di cui all’articolo 18, paragrafo 3, che prevedono un uso specifico del termine «tradizione». Il termine «Tradizionale» inoltre è già presente nel logo «specialità tradizionale garantita» (STG) e nell’indicazione «specialità tradizionale garantita», che potrebbe anche figurare per esteso sull’etichettatura.

(9)Per di più la riserva del nome «Mozzarella Tradizionale» impedirebbe di utilizzare la menzione «tradizionale» ai produttori tedeschi che da oltre 30 anni producono e commercializzano un prodotto denominato «Mozzarella». Secondo la Germania l’uso del termine «tradizionale» ha un’importanza economica.

(10)In tale contesto la Germania ha sostenuto inoltre che «tradizionale» ha due accezioni: la prima, definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui per tradizionale si intende l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di almeno 30 anni; e la seconda, intesa dai consumatori come il trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. Alla luce di quanto precede, la Germania ha sostenuto che, nel caso specifico della «Mozzarella Tradizionale», il termine «tradizionale» rimanda solo alla prima accezione, riferita alla tipologia standard e più tradizionale del prodotto. Tuttavia l’aggiunta del termine «tradizionale» al nome «Mozzarella» attribuirebbe all’aggettivo anche la seconda accezione, riferita al trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. La Germania ritiene pertanto che ciò indurrebbe in errore i consumatori e che il modo appropriato per qualificare il nome «Mozzarella» secondo la prima accezione del termine «Tradizionale» consisterebbe nell’aggiungere semplicemente l’affermazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0115.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC

 

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