Regolamento (UE) 2022/1290 della Commissione del 22 luglio 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ametoctradin e dodina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clormequat e nicotina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR per la sostanza profenofos sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda lo Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su colture che potrebbero attirare le api e comportare residui nel miele, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda la sostanza dodina, è stata presentata per gli agrumi una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, entrambe le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)Per il clormequat il regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione (3) ha fissato un LMR provvisorio a 6 mg/kg per i funghi orecchioni, mentre il regolamento (UE) 2017/693 della Commissione (4) aveva fissato un LMR provvisorio a 0,9 mg/kg per i funghi coltivati. Tali LMR provvisori sono stati fissati sulla base di dati di monitoraggio che dimostravano la presenza di residui nei funghi coltivati non trattati a un livello superiore al limite di determinazione derivante da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat. Detti LMR provvisori sono stati fissati fino al 13 aprile 2021, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione.

(8)L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nei funghi orecchioni e nei funghi coltivati residui di clormequat a livelli superiori al limite di determinazione. I coltivatori di funghi hanno notificato alla Commissione uno studio in corso per valutare i livelli di contaminazione dei funghi orecchioni e di altri funghi coltivati. Poiché lo studio si concluderà nel 2022 e i dati raccolti saranno presentati alla Commissione solo successivamente, è opportuno continuare a prorogare la validità di tali LMR provvisori per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(9)Il regolamento (UE) 2017/693 ha inoltre fissato LMR provvisori per il clormequat nelle pere a 0,07 mg/kg sulla base di dati di monitoraggio che ne dimostrano la persistenza negli alberi a seguito di usi precedenti. Tale LMR provvisorio è stato fissato fino al 13 aprile 2021, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nel prodotto in questione. L’Autorità, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nelle pere residui di tale sostanza a livelli superiori al limite di determinazione. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di clormequat nelle pere e prorogare la validità degli LMR provvisori per sette anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(10)Per la nicotina il regolamento (UE) 2017/978 della Commissione (5) ha fissato LMR provvisori per i funghi selvatici (boleti essiccati e funghi selvatici essiccati diversi dai boleti) fino al 19 ottobre 2021, in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei prodotti in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti in detti prodotti residui di tale sostanza a livelli superiori al limite di determinazione. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di nicotina in questi prodotti e prorogare la validità degli LMR provvisori per sette anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0074.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC

 

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