Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio (3), il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016 a seguito della ratifica dell’accordo di associazione da parte di tutti gli Stati membri.

(2)L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

(3)L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell’allegato XV dell’accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

(4)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dall'utilizzo delle infrastrutture ucraine, che ora sono in larga misura indisponibili. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto negativo sull'economia della Repubblica di Moldova della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali della Repubblica di Moldova mediante misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che concedano contingenti esenti da dazio supplementari per sette prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

(5)A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

(6)Le misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma di contingenti in esenzione da dazio supplementari temporanei per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Repubblica di Moldova. Si tratta di pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliege, prugne e succhi di uva. Due di tali prodotti (prugne e uve da tavola) erano esportati dalla Repubblica di Moldova in grandi quantità su mercati terzi, in particolare in Russia, Bielorussia e Ucraina. Per tali prodotti è opportuno introdurre contingenti in esenzione da dazio supplementari per sostenere temporaneamente il reindirizzamento verso l'Unione, se necessario, dei volumi di vendita originariamente diretti verso detti mercati. Per i prodotti rimanenti (pomodori, agli, mele, ciliege e succhi di uva), i contingenti di recente introduzione consisterebbero in quantitativi supplementari in esenzione da dazio pari ai quantitativi previsti dall'accordo di associazione.

(7)Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi dell'accordo di associazione.

(8)La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.

(9)L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei principi generali seguenti: lo Stato di diritto e la buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o tali principi generali.

(10)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al considerando 7 qualora le importazioni di cui al presente regolamento incidano o rischino di incidere gravemente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC

 

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