Regolamento (UE) 2022/1278 del PE e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha accelerato improvvisamente l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste l’impossibilità di utilizzare gli aeroporti ucraini a causa degli attacchi russi e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dalla Russia e dall’Ucraina verso l’Unione e porterà a carenze di materie prime essenziali e a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci. Tenuto conto dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, tra cui i prezzi vertiginosi dell’energia, e del calo di redditività delle attività di pesca, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. L’impatto combinato delle carenze di materia prima e degli aumenti dei costi è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente.

(2)Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe pertanto poter sostenere misure specifiche per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tali misure dovrebbero comprendere una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell’acquacoltura conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura, incluso il settore della trasformazione dei prodotti ittici, per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti del’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Le spese per le operazioni sostenute nell’ambito di tali misure dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(3)Il FEAMP dovrebbe inoltre poter sostenere la compensazione finanziaria per l’arresto temporaneo delle attività di pesca qualora la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o qualora l’impatto di tale guerra di aggressione comprometta la sostenibilità economica delle attività di pesca. L’arresto temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(4)Dovrebbe essere possibile sostenere entrambe le misure con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

(5)Vista la necessità di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie, dovrebbe essere possibile riassegnare gli importi fissi stabiliti per le misure di controllo ed esecuzione e per le misure relative alla raccolta dei dati alle misure volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per lo stesso motivo, fatti salvi il massimale finanziario esistente e la limitazione della durata per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca, la fornitura del sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina non dovrebbe essere soggetta a un massimale finanziario o a una limitazione della durata. È opportuno continuare ad applicare l’obbligo di detrarre il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dal sostegno per l’arresto permanente delle attività di pesca concesso allo stesso peschereccio. Per motivi di chiarezza giuridica, per quanto riguarda l’attuazione di questo nuovo caso di arresto temporaneo delle attività di pesca è necessario fare riferimento al periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)Tenuto conto dell’urgenza di fornire il sostegno necessario, l’ambito di applicazione della procedura semplificata riguardante la modifica dei programmi operativi degli Stati membri dovrebbe essere esteso alle modifiche relative a misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione, la riassegnazione delle risorse finanziarie provenienti da altre misure e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

(7)Vista l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tenuto conto del carattere imprevisto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e del suo grave impatto sulle attività di pesca e sui settori economici e sulle catene di approvvigionamento interessati, le disposizioni in materia di ammissibilità dei costi dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(8)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire attenuare l’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sul settore della pesca e dell’acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC

 

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