IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).
(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC.
(3)Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1271, che modifica la decisione 2014/512/PESC.
(4)La decisione (PESC) 2022/1271 amplia l’elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. Essa impone il divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretti o indiretti di oro, il quale rappresenta l’esportazione più rilevante della Russia dopo l’energia. Il divieto si applica all’oro di origine russa, esportato dalla Russia dopo l’entrata in vigore del regolamento.
(5)Al fine di garantire l’attuazione integrale della misura ed evitarne l’elusione, la decisione (PESC) 2022/1271 estende il divieto di accesso ai porti includendovi il divieto di accesso alle chiuse.
(6)A salvaguardia del procedimento di normazione tecnica industriale svolto dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), la decisione (PESC) 2022/1271 autorizza la condivisione con la Russia di assistenza tecnica riguardo ai beni e alle tecnologie del settore aeronautico in tale specifico contesto.
(7)Ai fini dell’accesso alla giustizia, la decisione PESC 2022/1271 permette una deroga al divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica per quanto necessario a garantire l’accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali.
(8)Ai fini della corretta attuazione delle misure previste nel regolamento (UE) n. 833/2014 è necessario precisare l’ambito contemplato dal divieto concernente gli appalti pubblici. È parimenti necessario armonizzare gli obblighi di notifica a carico dell’autorità nazionale competente che rilascia un’autorizzazione in virtù di una delle deroghe previste da tale regolamento.
(9)La decisione PESC 2022/1271 amplia il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. Subordina alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente l’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.
(10)La decisione PESC 2022/1271 apporta correzioni tecniche all’articolato e a taluni allegati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.193.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A193%3ATOC
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