Regolamento (UE) 2022/1280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno iniziato un’invasione su larga scala dell’Ucraina da varie località della Federazione russa, della Bielorussia e di zone dell’Ucraina non controllate dallo Stato ucraino. Conseguentemente, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato, da cui milioni di persone sono fuggite o stanno fuggendo.

(2)In conseguenza di questa aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina, sono stati sfollati milioni di persone. In risposta a tale situazione, il Consiglio ha accertato per la prima volta l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto lasciare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (3), che stabilisce le categorie di sfollati aventi diritto nell’Unione alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.

(3)Le patenti di guida migliorano la mobilità dei loro titolari e ne facilitano la vita quotidiana, consentendo loro di guidare veicoli a motore. Per lavorare come conducente professionale per il trasporto di merci e passeggeri per imprese stabilite nell’Unione è necessario possedere un certificato di idoneità professionale. Nel contesto attuale, questi due tipi di documenti promuovono la partecipazione delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale ad attività economiche e sociali nel loro nuovo ambiente.

(4)Conformemente all’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (4), l’Ucraina ha ravvicinato la sua legislazione alle disposizioni della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare al fine di consentire il rilascio dei corrispondenti certificati di idoneità professionale ai conducenti di autobus e di autocarri impegnati in operazioni internazionali.

(5)La Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 («Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale»), di cui l’Ucraina è parte contraente, prevede alcune norme che consentono il riconoscimento dei permessi di guida a determinate condizioni. Non tutti gli Stati membri, però, sono parti contraenti di tale convenzione. Inoltre, attualmente non vi è un quadro armonizzato dell’Unione per la conversione delle patenti di guida o dei certificati di idoneità professionale rilasciati da paesi terzi come l’Ucraina. Le prescrizioni riguardanti la possibilità di convertire le patenti di guida sono per lo più stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri o si basano su accordi bilaterali tra gli Stati membri e l’Ucraina. Le differenze fra le prescrizioni dei diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle patenti di guida e dei certificati di idoneità professionale, possono ripercuotersi negativamente sulla vita e sulle libertà degli sfollati in fuga dall’aggressione militare russa dell’Ucraina, in un momento in cui tali persone sono particolarmente vulnerabili.

(6)In tale contesto, è pertanto opportuno disporre di un quadro comune dell’Unione applicabile al riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina e detenute da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Al fine di ridurre gli oneri per tali persone e per le autorità degli Stati membri, la validità delle patenti di guida debitamente rilasciate dall’Ucraina a tali persone dovrebbe essere riconosciuta per tutta la durata della loro protezione temporanea, senza che i titolari debbano convertire le patenti in loro possesso.

(7)La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale stabilisce che il titolare di un permesso di guida è tenuto a esibire un permesso di guida internazionale per poter vedere riconosciuto, in determinati casi, il suo diritto a guidare. Il titolare può inoltre essere tenuto a esibire una traduzione autenticata del suo permesso di guida. Tali prescrizioni, tuttavia, costituiscono un onere sproporzionato per le persone sfollate dall’Ucraina, e in molti casi difficilmente potranno essere rispettate. Pertanto, tali persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale non dovrebbero essere tenute a esibire tali documenti nel territorio dell’Unione. Il riconoscimento di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle norme penali e di polizia ed essere soggetto al principio della territorialità.

(8)Nonostante l’Ucraina abbia già ravvicinato la sua legislazione nazionale alla direttiva 2003/59/CE per i conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionale, i conducenti professionali ucraini che vogliono lavorare per imprese di trasporto stradale stabilite nell’Unione sono ancora tenuti a ottenere la qualifica appropriata e a completare la dovuta formazione in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter rilasciare la carta di qualificazione del conducente, quale prevista dalla direttiva 2003/59/CE, alle persone in questione, o contrassegnare le patenti di guida con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (massimo fino al 6 marzo 2025)» nel caso delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e che sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale ucraina, al fine di conferire su base temporanea alle persone interessate diritti simili a quelli delle persone abilitate a svolgere l’attività di guida ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2003/59/CE. A tale fine, gli Stati membri possono adottare norme nazionali che stabiliscano la portata e la durata di un corso obbligatorio di formazione integrativa e del successivo esame, per fare in modo che le persone in questione ottemperino alle prescrizioni di cui alla direttiva 2003/59/CE. In caso di dichiarazione di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri dovrebbero altresì essere in grado di verificare, anche con le autorità competenti dell’Ucraina, che la persona in questione sia effettivamente titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina. Quale misura complementare, l’attestato di conducente rilasciato per il conducente dovrebbe poter essere contrassegnato con il codice speciale temporaneo dell’Unione.

(9)Poiché hanno generalmente una validità limitata nel tempo, le patenti di guida e le carte di qualificazione del conducente devono essere rinnovate periodicamente. Il contesto attuale non consente all’Ucraina il normale svolgimento delle proprie attività, per cui potrebbe non essere in grado di rinnovare i documenti amministrativi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto delle informazioni che l’Ucraina può fornire loro e alla Commissione tramite i canali ufficiali.

(10)Le circostanze della fuga dalla guerra fanno spesso sì che le patenti di guida vengano smarrite o sottratte, oppure lasciate nella zona di guerra, da dove non possono essere recuperate nell’immediato. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare patenti di guida temporanee che sostituiscano quelle originali per la durata della protezione temporanea, a condizione che le loro autorità competenti siano in grado di verificare le informazioni fornite dagli sfollati, ad esempio accedendo ai registri nazionali dell’Ucraina. Tali patenti di guida temporanee dovrebbero essere reciprocamente riconosciute nell’Unione e la loro validità amministrativa non dovrebbe superare la durata della protezione temporanea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC

 

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