Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione del 20 luglio 2022 che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)Uno degli obiettivi degli impianti di prova dell’Unione è assistere le autorità nazionali di vigilanza del mercato nelle loro attività contribuendo a potenziare la capacità di laboratorio per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti. Le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione dovrebbero garantire in particolare che siano designati impianti di prova dell’Unione laddove la capacità di analisi di laboratorio sia insufficiente.

(2)Al fine di prevenire che le capacità di laboratorio siano insufficienti dovrebbe essere dato ampio accesso alla designazione. Per fornire tale accesso e garantire la trasparenza del processo di designazione è opportuno determinare quali impianti di prova pubblici degli Stati membri debbano essere designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di inviti a manifestare interesse.

(3)La designazione degli impianti di prova della Commissione quali impianti di prova dell’Unione dovrebbe essere eseguita tramite nomina diretta da parte della Commissione.

(4)Dato l’elevato numero di categorie di prodotti e di rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, è opportuno consultare la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 al fine di garantire la corretta definizione delle priorità di tali categorie e rischi specifici.

(5)La designazione degli impianti di prova dell’Unione dovrebbe essere riesaminata periodicamente al fine di verificare che tali impianti garantiscano un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e che forniscano pareri tecnici e scientifici di elevata qualità.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione

1.Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.

2.Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.

3.Prima della designazione è consultata la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:

a)le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell’Unione;

b)le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell’Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un’elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.

Articolo 2

Riesame della designazione

1.In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell’Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

2.Nella decisione relativa alla designazione dell’impianto di prova dell’Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.

3.Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC

 

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