Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione del 20 luglio 2022 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione del glutammato monosodico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti».

(4)Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato.

(5)Nel parere del 10 novembre 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Nel parere l’Autorità ha concluso che l’additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che il glutammato monosodico è efficace per contribuire all’aroma dei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(8)Il fatto che l’utilizzo del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC

 

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