LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il virus Rosa Rosette («l’organismo nocivo specificato») e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus non sono attualmente elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II, né come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). La presenza dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore non è mai stata riscontrata nel territorio dell’Unione.
(2)Un’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) (3) nel 2018 ha dimostrato che l’organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per il territorio dell’Unione, in particolare per la produzione di tutti i tipi di rose.
(3)Data la notevole rilevanza fitosanitaria dell’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione (4), che stabilisce requisiti per l’introduzione nell’Unione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato (Canada, India e Stati Uniti), nonché per i controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell’Unione. Tale decisione di esecuzione prevede un divieto di introduzione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, la presentazione immediata di informazioni sulla sospetta presenza nell’Unione dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato e norme per le indagini per rilevare la loro presenza nel territorio dell’Unione.
(4)Dall’adozione di tale decisione di esecuzione non sono state segnalate intercettazioni dei vegetali specificati infetti durante la loro introduzione o il loro spostamento nel territorio dell’Unione. Tuttavia l’organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi in Canada, India e Stati Uniti.
(5)Le conclusioni dell’analisi dell’EPPO restano tuttora valide. Da detta analisi è emerso che la probabilità di ingresso e di insediamento dell’organismo nocivo specificato, l’entità della sua diffusione e del suo impatto nell’Unione e il rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione sono considerati elevati.
(6)Inoltre le problematiche fitosanitarie indicate nell’analisi dell’EPPO sono aumentate dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, in quanto i vegetali specificati sono importati nell’Unione in volumi sempre più elevati da paesi terzi in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato si sta espandendo.
(7)La Commissione conclude che l’organismo nocivo specificato soddisfa i criteri di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
(8)Sulla base di tali fatti si stima che vi sia un pericolo imminente relativo all’ingresso e alla diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, a meno che non siano mantenute le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, che si applicano fino al 31 luglio 2022 e che si sono dimostrate efficaci per evitare l’ingresso nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato.
(9)Tali misure dovrebbero pertanto essere previste nel presente regolamento, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2022, al fine di garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato.
(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 luglio 2024. Tale periodo di applicazione è necessario per una valutazione completa del rischio, al fine di determinare lo status dell’organismo nocivo specificato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it