LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza fludioxonil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del fludioxonil sulle barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e sulle banane in Guatemala, Honduras e Colombia. Il richiedente afferma che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR previsti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
(3)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso accessibile al pubblico.
(5)L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. L'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza in questione attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla ha dimostrato che non vi è alcun rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile. L'Autorità ha inoltre concluso che, considerato il basso profilo di tossicità acuta della sostanza attiva, non è necessario stabilire una dose acuta di riferimento.
(6)Sulla base del parere motivato dell'Autorità e sulla scorta dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC
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