Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1199 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate per gli ascensori elettrici inclinati.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE (la «richiesta»). La richiesta al CEN riguardava in particolare la revisione delle norme armonizzate esistenti per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come stabilito all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.

(3)In base alla richiesta il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 81-22:2014, il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione (5). La revisione è stata effettuata per adeguare tale norma al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, aggiungendo informazioni più precise nell’allegato ZA e introducendo riferimenti normativi datati. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 81-22:2021 sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori elettrici inclinati per il trasporto di persone e cose. Non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali alla norma armonizzata EN 81-22:2014 per effetto della suddetta revisione.

(4)La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 81-22:2021 sia conforme alla richiesta.

(5)La norma armonizzata EN 81-22:2021 soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intende riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE.

(7)Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti della norma armonizzata EN 81-22:2021 nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76.

(8)La norma armonizzata EN 81-22:2021 sostituisce la norma armonizzata EN 81-22:2014. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 81-22:2014 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma armonizzata EN 81-22:2014 dovrebbe dunque essere soppressa dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76.

(9)I riferimenti delle norme armonizzate EN 12385-3:2004+A1:2008, EN 12385-5:2002 ed EN 13411-7:2006+A1:2008 sulle funi di acciaio sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76. Tuttavia, le funi di acciaio non sono componenti di sicurezza per ascensori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/33/UE e pertanto tali norme armonizzate non possono creare una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tale direttiva. È quindi necessario rettificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 sopprimendo tali riferimenti dall’allegato I di tale decisione.

(10)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.

(11)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 81-22:2021 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 81-22:2014.

(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è rettificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 12 gennaio 2024

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0133.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC

 

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