LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(5)La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 1o luglio 2022, della malattia in suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Germania, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza.
(7)Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Germania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(8)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania provvede affinché:
a)sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 14 ottobre 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.184.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A184%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it