Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi.

EurLex 33

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il sistema d’informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali. Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)Le segnalazioni SIS contengono informazioni su persone od oggetti specifici, e istruzioni per le autorità sulle azioni da intraprendere quando tale persona o l’oggetto in questione sono stati localizzati. Le segnalazioni di persone e oggetti inserite nel SIS sono rese disponibili, in tempo reale, direttamente a tutti gli utenti finali delle autorità nazionali competenti degli Stati membri autorizzate a interrogare tale sistema a norma del regolamento (UE) 2018/1862. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i membri nazionali dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sono altresì autorizzati ad accedere ai dati nel SIS e a consultarli conformemente al loro rispettivo mandato e a norma del regolamento (UE) 2018/1862.

(3)Europol svolge un ruolo importante nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo fornendo analisi e valutazioni delle minacce a sostegno delle indagini delle autorità nazionali competenti. Europol svolge tale ruolo anche mediante l’uso del SIS e lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati membri sulle segnalazioni SIS. La lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo dovrebbe essere oggetto di un continuo coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda il trattamento dei dati e l’inserimento delle segnalazioni nel SIS.

(4)Data la natura globale delle forme gravi di criminalità e del terrorismo, le informazioni che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ottengono sui responsabili di forme gravi di criminalità e di terrorismo e sulle persone sospettate di forme gravi di criminalità e di terrorismo hanno una rilevanza sempre maggiore per la sicurezza interna dell’Unione. Alcune di tali informazioni, in particolare se la persona interessata è un cittadino di un paese terzo, sono condivise solamente con Europol, che tratta le informazioni e condivide i risultati delle proprie analisi con gli Stati membri.

(5)L’esigenza operativa di rendere disponibili agli agenti di prima linea, in particolare alle guardie di frontiera e agli agenti di polizia, le informazioni ottenute da paesi terzi e verificate è stata ampiamente riconosciuta. Tuttavia, i pertinenti utenti finali negli Stati membri non sempre hanno accesso a tali informazioni preziose poiché, fra l’altro, gli Stati membri non possono sempre inserire segnalazioni nel SIS sulla base di dette informazioni a causa del diritto nazionale.

(6)Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sulle forme gravi di criminalità e sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri, di cui è cruciale sorvegliare i movimenti, è necessario garantire che, su proposta di Europol, gli Stati membri possano inserire segnalazioni informative nel SIS su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione al fine di rendere tali informazioni fornite da paesi terzi e da organizzazioni internazionali disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri.

(7)A tal fine dovrebbe essere creata nel SIS una specifica categoria di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (le «segnalazioni informative»). Tali segnalazioni informative dovrebbero essere inserite nel SIS a discrezione degli Stati membri e previa verifica e analisi della proposta da parte di Europol nell’interesse dell’Unione, al fine di informare gli utenti finali che effettuano un’interrogazione del SIS del fatto che la persona interessata è sospettata di essere implicata in un reato di competenza di Europol e di consentire agli Stati membri e ad Europol di ottenere conferma del fatto che la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata e di ottenere ulteriori informazioni in conformità del regolamento (UE) 2018/1862, quale modificato dal presente regolamento.

(8)Per consentire allo Stato membro a cui Europol ha proposto l’inserimento di una segnalazione informativa per verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza di un caso specifico giustifichino l’inserimento di tale segnalazione informativa nel SIS e per confermare l’affidabilità della fonte delle informazioni e l’esattezza delle informazioni sulla persona interessata, Europol dovrebbe condividere tutte le informazioni in suo possesso relative al caso, ad eccezione delle informazioni che sono state chiaramente ottenute in palese violazione dei diritti umani. Europol dovrebbe condividere, in particolare, l’esito del controllo incrociato dei dati con le sue banche dati, le informazioni relative all’esattezza e all’affidabilità dei dati e l’esame volto a determinare se vi siano motivi sufficienti per ritenere che la persona interessata abbia commesso o abbia partecipato a un reato di competenza di Europol, o intenda commetterlo.

(9)Europol dovrebbe informare senza indugio gli Stati membri qualora disponga di pertinenti dati complementari o modificati in relazione alla sua proposta di inserire una segnalazione informativa nel SIS o di elementi di prova indicanti che i dati inclusi nella sua proposta sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente. Europol dovrebbe inoltre trasmettere senza indugio allo Stato membro segnalante dati complementari o modificati riguardo a una segnalazione informativa inserita nel SIS su sua proposta, al fine di consentire allo Stato membro segnalante di completare o modificare la segnalazione informativa. Europol dovrebbe agire in particolare qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni ricevute dalle autorità di un paese terzo o da un’organizzazione internazionale non sono corrette o le sono state comunicate per fini illeciti, ad esempio se la condivisione delle informazioni sulla persona è avvenuta per motivi politici.

(10)Al trattamento dei dati personali effettuato da Europol nell’espletamento delle sue competenze a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi i regolamenti (UE) 2016/794 e (UE) 2018/1725 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC

 

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