Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione dell'8 luglio 2022 che modifica gli allegati I e II della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri, o zone di essi.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi degli Stati membri, e zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie.

(2)Altri Stati membri, o zone di essi, possono essere aggiunti all’elenco delle zone indenni da malattie di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 o all’elenco delle zone sottoposte a un programma di eradicazione di cui all’allegato II di tale decisione di esecuzione, se notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure che possono incidere sui movimenti di animali acquatici tra Stati membri, in modo che dette misure possano essere approvate o, se necessario, modificate.

(3)La Danimarca, la Finlandia, la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Slovenia hanno notificato alla Commissione le zone del loro territorio per le quali dovrebbe essere approvato lo status di indenni da malattia conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Si tratta di due zone indenni da Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) e di vari compartimenti indenni da nefrobatteriosi (BKD), da KHV o da necrosi pancreatica infettiva (IPN). La Danimarca ha anche notificato alla Commissione vari compartimenti che sono sottoposti a programmi di eradicazione della BKD o dell’IPN e che dovrebbero essere approvati conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

(4)La Commissione ha valutato le informazioni presentate dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Francia, dall’Italia, dal Portogallo e dalla Slovenia in merito alle misure nazionali adottate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 per prevenire l’introduzione di tali malattie o limitarne la diffusione. La Commissione ha accertato che tali misure nazionali sono necessarie per prevenire l’introduzione delle malattie in questione o lottare contro la loro diffusione. Di conseguenza è opportuno approvare tali misure nazionali ed elencare le zone e i compartimenti in cui queste si applicano negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

(5)È pertanto opportuno modificare l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto delle zone indenni da KHV in Francia e in Italia, dei compartimenti indenni da BKD e da IPN in Danimarca, dei compartimenti indenni da BKD in Finlandia, dei compartimenti indenni da KHV in Francia e in Portogallo e dei compartimenti indenni da IPN in Slovenia. È inoltre opportuno modificare l’allegato II di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei compartimenti sottoposti a programmi di eradicazione della BKD e dell’IPN in Danimarca.

(6)L’Irlanda ha inoltre informato la Commissione che tutti i compartimenti del suo territorio colpiti dall’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1μVar), elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dovrebbero essere rimossi dall’elenco. L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di tale cambiamento di status dei compartimenti indenni da OsHV-1μVar in Irlanda.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.184.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A184%3ATOC

 

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