LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico («glutammato monosodico») originario della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») («inchiesta iniziale»).
(2)Il 21 gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione (3), la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell’inchiesta iniziale.
(3)Il 14 aprile 2021, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione (4), la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi antidumping stabiliti nell’inchiesta iniziale, confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione.
(4)I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore sono compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %.
1.2.Richiesta di modifica del nome
(5)Nel gennaio 2019, un produttore esportatore cinese, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd avrebbe cambiato il proprio nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.
(6)La società è uno dei due produttori esportatori collegati appartenenti a Meihua Group, insieme a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, la quale attualmente beneficia di un’aliquota individuale del dazio del 33,8 % con il codice addizionale TARIC A883. La società Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd ha pertanto chiesto di tener conto della modifica del suo nome ai fini dell’applicazione dell’attuale aliquota individuale del dazio del 33,8 %.
(7)La documentazione giustificativa fornita da Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a sostegno della richiesta ha tuttavia dimostrato che Meihua Group ha subito un’importante riorganizzazione strutturale che va ben oltre una semplice modifica del nome. Si è pertanto ritenuto che il margine di dumping individuale stabilito per le entità iniziali (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd o «Meihua Group») con il codice addizionale TARIC A883 potrebbe non essere più appropriato.
(8)Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore nei confronti dei due produttori esportatori collegati di Meihua Group durante l’inchiesta iniziale erano cambiate. Ha inoltre concluso che tali cambiamenti erano di carattere duraturo.
1.3.Apertura di un riesame intermedio parziale
(9)Sulla base delle informazioni di cui al considerando 8, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (5). Una rettifica dell’avviso di apertura del 24 gennaio 2022 è stata pubblicata il 22 marzo 2022 (6).
(10)Il riesame intermedio parziale si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne i due produttori esportatori cinesi di Meihua Group, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC A883).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.181.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC
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