LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 12,
previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (2) prevede norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo, anche per quanto riguarda le ispezioni e le relazioni fitosanitarie sui vegetali, sui prodotti vegetali e sulle altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3). A tal fine l’articolo 3 di tale regolamento contiene riferimenti a detta direttiva.
(2)Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ha abrogato la direttiva 2000/29/CE. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione, tra cui quelli precedentemente elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1480/2004 al fine di sostituire i riferimenti alla direttiva 2000/29/CE con i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(5)È inoltre necessario aggiornare tutti i riferimenti alle disposizioni riguardanti i passaporti delle piante.
(6)Poiché a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004, le merci che attraversano la linea devono essere soggette ai requisiti e sottoposte ai controlli come prescritto dalla legislazione fitosanitaria dell’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento, le ispezioni dovrebbero mirare ad accertare che le merci in questione siano esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, siano conformi alle soglie per la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV di tale regolamento e siano conformi alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII di tale regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.181.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC
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