Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada.

Eurlex 100

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldava consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto sui mercati internazionali della guerra di aggressione russa.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia moldava le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori.

CONSTATANDO che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione"), la Repubblica di Moldova si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo, le parti si consultano in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1.La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e il territorio della Repubblica di Moldova concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada nella Repubblica di Moldova.

2.Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

1)"parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;

2)"trasportatore di merci su strada": una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati;

3)"veicolo": un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;

4)"transito": la circolazione di veicoli, senza carico né scarico di merci, nel territorio di una parte da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;

5)"trasporto internazionale bilaterale": viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo.

Articolo 4

Accesso ai servizi di trasporto su strada

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

a)viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

b)viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;

c)viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;

d)viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 5

Durata

1.Il presente accordo si applica fino al 31 marzo 2023.

2.Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Comitato misto

1.È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.

2.Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

3.Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.

4.Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

5.Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.

6.Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie (1)

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo V, capo 14, dell'accordo di associazione.

Articolo 8

Adempimento degli obblighi

1.Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

2.Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

3.Il presente accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 1, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 455 dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1.Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.

2.Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

3.Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

4.Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.

Articolo 10

Applicazione territoriale

1.Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, all'intero territorio della Repubblica di Moldova.

2.L'applicazione del presente accordo è temporaneamente sospesa nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La sua applicazione può essere ripresa a seguito di una decisione del Consiglio di associazione o di una decisione del comitato misto di associazione che conferma che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire il pieno rispetto del presente accordo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.181.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC

 

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