IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(2)È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica islamica di Mauritania riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica islamica di Mauritania.
(3)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica islamica di Mauritania.
Articolo 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.181.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC
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