Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1162 della Commissione del 5 luglio 2022 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Adozione di misure

(1)Il 17 luglio 2018 la Commissione («Commissione») ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 (3) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento provvisorio»).

(2)Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (5) («regolamenti impugnati»).

1.2.La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

(3)Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd («Giant») ha proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale per contestare la legittimità dei regolamenti impugnati. Giant ha contestato l’adeguamento che era stato applicato al suo prezzo all’esportazione per le vendite effettuate tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell’Unione utilizzando, per analogia, l’articolo 2, paragrafo 9, del antidumping di base ai fini del calcolo dell’undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi). In particolare Giant ha sostenuto che l’adeguamento (la deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita dell’importatore collegato e di un profitto teorico) ha modificato lo stadio commerciale delle sue vendite all’esportazione, il che ha portato a confrontare il suo prezzo all’esportazione a livello di importatore con i prezzi dell’Unione a livello di dettaglianti. Tale prezzo all’esportazione adeguato è stato confrontato con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione praticati ai primi acquirenti indipendenti tramite vendite effettuate attraverso entità di vendita collegate nell’UE ai fini dei calcoli dell’undercutting e dell’underselling. Giant ha inoltre contestato il trattamento delle vendite da costruttore di apparecchiature originali (OEM) ai fini del calcolo dell’undercutting. Secondo Giant le vendite dei produttori dell’Unione di prodotti a marchio proprio ai dettaglianti avrebbero dovuto essere adeguate per portarle al livello di una vendita a un acquirente OEM indipendente nell’Unione prima di essere confrontate con le sue vendite OEM.

(4)Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso le sentenze relative alle cause T-242/19 e T-243/19, annullando sia il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 (antidumping) che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (antisovvenzioni) nella parte in cui riguardano Giant.

(5)Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi elencati rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, quali l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 8, paragrafo 2, il Tribunale ha rilevato in entrambi i casi che la Commissione aveva preso in considerazione alcuni elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva invece dedotto dai prezzi della ricorrente (o non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM, poiché la commercializzazione a valle del prodotto in esame (6) era effettuata dall’acquirente indipendente stesso), pertanto la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l’errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting di tali prezzi la cui importanza o esistenza non erano state debitamente dimostrate.

(6)Considerando il peso che la Commissione aveva attribuito all’esistenza di un undercutting dei prezzi quale indicatore di primaria importanza nella sua analisi del pregiudizio e che esso costituiva un elemento decisivo nella conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l’errore nel calcolo dell’undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l’analisi della Commissione relativa ai rispettivi nessi di causalità, la cui esistenza è un elemento essenziale per l’istituzione delle misure.

(7)Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, o dell’articolo 8 del regolamento antisovvenzioni di base, il carattere non equo del confronto constatato nell’ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l’analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni (7) (8).

(8)Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell’undercutting dei prezzi (9) (10). Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l’errore metodologico relativo all’undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nei regolamenti impugnati e comunque inferiore al margine di dumping o all’importo delle sovvenzioni compensabili ivi stabilito. In tal caso, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l’importo dei rispettivi dazi dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio (11) (12).

(9)Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha annullato entrambi i regolamenti impugnati nella parte in cui riguardano Giant.

2. MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

(10)La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.179.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A179%3ATOC

 

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