IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(3)Il 21 dicembre 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nel settore economico classificato alla divisione 27 (Fabbricazione di apparecchiature elettriche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE») (4) Revisione 2, nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS») (5) dell’Attica (EL30), in Grecia. Tale domanda era corredata di informazioni ulteriori fornite a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Tale domanda soddisfa le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 495 830 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.
(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 495 830 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 23 giugno 2022.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
F. RIESTER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.179.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A179%3ATOC
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