Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1161 della Commissione del 5 luglio 2022 che istituisce massimali di bilancio per il 2022 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del PE e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, di detto regolamento, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

(2)Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

(3)Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4)In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento.

(5)Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all’articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all’articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell’allegato II di tale regolamento.

(7)Se l’importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2022 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell’importo massimo stabilito all’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8)Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2022, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all’articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2022 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)Per quanto riguarda il 2022, l’attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2022. Per motivi di coerenza tra l’applicabilità del suddetto regolamento nell’anno di domanda 2022 e l’applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.179.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A179%3ATOC

 

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