IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 88 e l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(2)Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(3)I negoziati sull’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e a essi ha fatto seguito lo scambio del testo siglato dell’accordo, ricevuto il 3 dicembre 2021.
(4)L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), rispettivamente.
(5)L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
(6)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(8)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.
(9)È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.176.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A176%3ATOC
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