IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.
(2)Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), in attesa della pubblicazione del parere scientifico corrispondente formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (“CIEM»), che è stato pubblicato il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per lo Skagerrak per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il 2022. L’Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 7 712 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 5 398 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a.
(3)Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero i TAC provvisori per lo spratto (Sprattus sprattus) nelle divisioni CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione dei pareri scientifici corrispondenti forniti dal CIEM, che sono stati pubblicati il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione, la Norvegia e il Regno Unito per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con la Norvegia e il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per lo spratto nelle divisioni CIEM 3a e 2a e nella sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. L’Unione, la Norvegia e il Regno Unito hanno concordato un TAC pari a 12 570 tonnellate per la divisione CIEM 3a e a 56 120 tonnellate per la divisione CIEM 2a e la sottozona CIEM 4.
(4)Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un TAC pari a 550 tonnellate per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, il CIEM ha pubblicato i suoi pareri scientifici il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l’Unione europea per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. L’Unione e il Regno Unito hanno concordato un totale ammissibile di catture pari a 9 200 tonnellate per le divisioni CIEM 7d e 7e.
(5)Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero il TAC per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM formulerà il suo parere per tale stock nel giugno 2022. Per far sì che l’attività di pesca possa proseguire finché, sulla base del parere scientifico più recente, non si fisserà il TAC definitivo, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 in funzione delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2021.
(6)Una riunione del gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico sul tonno bianco del Mediterraneo si è tenuta il 9 e 10 febbraio 2022. In tale riunione è stato convenuto che le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti, che avevano approvato il sistema di ripartizione adottato nella riunione, avrebbero presentato dichiarazioni di cattura mensili per la pesca del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) e dichiarazioni di cattura trimestrali per le catture accessorie di questa specie. È necessario pertanto precisare i codici specifici che gli Stati membri devono utilizzare nel dichiarare tali catture.
(7)Il regolamento (UE) 2022/109 ha recepito nel diritto dell’Unione i limiti di cattura riveduti per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC). I limiti di cattura riveduti di cui alla risoluzione 2021/01 della IOTC ora non si limitano più ai soli pescherecci con reti a circuizione, ma comprendono anche tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie. Poiché, alla fine del 2021, non era stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati sul modo più appropriato per ripartire i limiti di cattura riveduti relativi alle possibilità di pesca in questione, per il primo semestre del 2022, a titolo di soluzione provvisoria, il regolamento (UE) 2022/109 ha attribuito agli Stati membri una quota iniziale (50 %) del contingente dell’Unione per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per il 2022. Data la necessità di assegnare agli Stati membri le possibilità di pesca dell’Unione per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC affinché tale stock possa essere pescato dalla flotta di pescherecci dell’Unione nel 2022, è necessario che il Consiglio decida in merito alla ripartizione definitiva di tali possibilità di pesca in relazione alle quali non potrebbero altrimenti essere effettuate attività di pesca. Dal momento che un piccolo quantitativo di tonno albacora è pescato come catture accessorie dalla flotta di pescherecci portoghesi con palangari, si è convenuto che è opportuno assegnare al Portogallo 100 tonnellate per tali catture accessorie. Considerato che le catture con attrezzi diversi dalle reti a circuizione rappresentano una parte molto limitata delle catture complessive, è opportuno assegnare tali possibilità di pesca, a eccezione delle 100 tonnellate summenzionate, conformemente al criterio di ripartizione applicato in precedenza per il TAC relativo ai pescherecci con reti a circuizione.
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
(9)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.176.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A176%3ATOC
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