IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2011/901/UE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (3) («accordo»). L’accordo è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2011.
(2)Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, dell’accordo, l’accordo resta in vigore dieci anni e almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni le parti si informano reciprocamente dell’intenzione di prorogare l’accordo per un periodo di 5 anni. L’accordo è giunto a scadenza l’11 dicembre 2021.
(3)Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di prorogare l’accordo per un ulteriore periodo di 5 anni, senza apportare modifiche allo stesso. Al fine di garantire la continuità dell’accordo, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 12 dicembre 2021.
(4)Poiché l’Unione ha la competenza di prorogare l’accordo autonomamente, è opportuno notificare agli Stati Uniti d’America che, a decorrere dalla data della proroga, l’Unione garantirà il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo nei confronti degli Stati Uniti d’America.
(5)È opportuno pertanto approvare la proroga dell’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione, la proroga per un ulteriore periodo di 5 anni dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a notificare al governo degli Stati Uniti d’America che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, dello stesso.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare le seguenti notifiche:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla «Comunità europea» nel testo dell’accordo si intendono fatti, se del caso, all’«Unione europea».
A decorrere dalla data di proroga, l’Unione europea garantirà il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo nei confronti degli Stati Uniti d’America.».
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2021.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.176.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A176%3ATOC
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