Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Gli agricoltori e le imprese rurali dell'Unione sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare l'energia, i concimi e i mangimi, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali dell'Unione e ha determinato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare attraverso una nuova misura eccezionale.

(2)Per reagire all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agroalimentare dell'Unione, è opportuno prevedere nel presente regolamento una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

(3)Il sostegno nell'ambito della misura prevista dal presente regolamento, che mira a garantire la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole nell'Unione, dovrebbe indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina ed essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso degli agricoltori, tali criteri dovrebbero poter includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.

(4)La grave crisi in corso nel settore agricolo dell'Unione conferma la necessità di accelerare la transizione verso la sostenibilità per prepararsi meglio alle crisi future. Il sostegno nell'ambito della misura di cui al presente regolamento non dovrebbe pertanto comportare una riduzione della quota complessiva del contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)Data l'urgenza e il carattere temporaneo ed eccezionale della misura di cui al presente regolamento, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e una data limite di applicazione della misura stessa. È inoltre opportuno rispettare il principio che i pagamenti della Commissione saranno erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(6)Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(7)Al fine di garantire un finanziamento adeguato della misura di cui al presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a tale misura.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.

(9)Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina e considerata l'urgenza di parare l'impatto di tale invasione sul settore agroalimentare dell'Unione, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(10)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare la situazione eccezionale creatasi nel settore agroalimentare dell'Unione a causa dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC

 

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