IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Per quanto anche in passato si siano verificate brevi interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la situazione nel 2022 si distingue dalle precedenti crisi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per una serie di fattori. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha determinato aumenti dei prezzi senza precedenti. È probabile che tali incrementi di prezzo modifichino radicalmente gli incentivi a riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione. Nell'attuale situazione geopolitica non si possono escludere ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali interruzioni dell'approvvigionamento potrebbero danneggiare gravemente i cittadini e l'economia dell'Unione, in quanto quest'ultima dipende ancora in misura significativa dalle forniture esterne di gas che possono essere influenzate dal conflitto.
(2)La natura e le conseguenze degli eventi recenti sono di vasta portata e a livello dell'Unione, esigendo pertanto una risposta dell'Unione. Tale risposta dovrebbe dare priorità alle misure in grado di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, in particolare gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti. Il risparmio energetico e l'efficienza energetica sono elementi che contribuiscono in modo determinante a tale obiettivo. È pertanto fondamentale che l'Unione agisca in modo coordinato per evitare i rischi potenziali derivanti da eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, fatto salvo il diritto degli Stati membri di scegliere tra diverse fonti energetiche e decidere la struttura generale del loro approvvigionamento energetico, conformemente all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(3)Gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas e gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas adeguatamente riempiti sono determinanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas offrendo un approvvigionamento supplementare di gas in caso di forte domanda o di interruzioni della fornitura. Poiché le interruzioni dell'approvvigionamento di gas da gasdotto possono verificarsi in qualsiasi momento, dovrebbero essere introdotte misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dell'Unione per garantire la fornitura di gas per l'inverno 2022-2023.
(4)Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto un meccanismo di solidarietà quale strumento volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, in quanto esigenza essenziale di sicurezza e priorità necessaria. In caso di emergenza a livello dell'Unione, una risposta immediata garantisce che gli Stati membri siano in grado di meglio proteggere i clienti.
(5)L'impatto dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato che le norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento non sono adeguate a importanti cambiamenti della situazione geopolitica, in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da gravi eventi intenzionali e da interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. È pertanto necessario affrontare l'improvviso e considerevole aumento dei rischi derivanti dagli attuali cambiamenti della situazione geopolitica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico dell'Unione.
(6)Sulla base dell'analisi della Commissione riguardante, tra l'altro, l'adeguatezza delle misure per garantire l'approvvigionamento di gas e dell'analisi della preparazione ai rischi rafforzata a livello dell'Unione effettuata nel febbraio 2022 dalla Commissione e dal gruppo di coordinamento del gas («GCG») istituito dal regolamento (UE) 2017/1938, è opportuno che ciascuno Stato membro garantisca, in linea di principio, che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato dello Stato membro in questione siano riempiti almeno al 90 % della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1o novembre di ciascun anno (obiettivo di riempimento), con una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro previsti per i mesi di maggio, luglio, settembre e febbraio (traiettoria di riempimento) dell'anno successivo. Alcuni Stati membri che hanno una capacità di stoccaggio sotterraneo significativa sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo di riempimento relativo agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel proprio territorio. Per tenere conto di tale situazione, l'obbligo di riempire i loro impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbe essere ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas nei cinque anni precedenti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo degli altri Stati membri di contribuire al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere, a determinate condizioni, di soddisfare parzialmente l'obiettivo di riempimento conteggiando le riserve di gas naturale liquefatto (GNL) stoccate negli impianti di GNL. Tali obiettivi di riempimento sono necessari per garantire che i consumatori nell’Unione siano adeguatamente protetti dalle carenze di approvvigionamento. Tenuto conto del fatto che il presente regolamento deve entrare in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento dello stoccaggio e che gli Stati membri avranno un tempo limitato per attuarlo, per il 2022 è opportuno applicare un obiettivo di riempimento più contenuto dell'80 % e un numero ridotto di obiettivi intermedi.
(7)È opportuno che, nel riempire i loro impianti di stoccaggio, gli Stati membri mirino a diversificare i loro fornitori di gas al fine di ridurre la loro dipendenza qualora essa possa mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell'Unione o degli Stati membri in materia di sicurezza.
(8)Ogni anno, a partire dal 2023, lo stoccaggio del gas dovrebbe essere monitorato in modo specifico a partire da febbraio per evitare l'improvviso prelievo del gas dagli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a metà inverno, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento prima della fine dell'inverno. Le traiettorie di riempimento dovrebbero consentire un monitoraggio continuo per tutta la stagione di riempimento dello stoccaggio.
(9)Ogni anno, a partire dal 2023, ciascuno Stato membro che disponga di impianti di stoccaggio del gas dovrebbe presentare alla Commissione, in forma aggregata, un progetto di traiettoria di riempimento per tali impianti presenti nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. Tenuto conto della valutazione del GCG, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che fissi le traiettorie di riempimento per ciascuno Stato membro in modo da non distorcere indebitamente la posizione concorrenziale degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in tale Stato membro rispetto a tali impianti situati negli Stati membri confinanti.
(10)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire a partire dal 2023 la traiettoria di riempimento di ciascuno Stato membro con impianti di stoccaggio sotterraneo di gas sulla base del progetto di traiettoria di riempimento presentato da ogni suddetto Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
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