Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(2)Ai sensi dell’articolo 206 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale, contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

(3)Conformemente all’articolo 26 TFUE, l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo i trattati. L’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune.

(4)L’articolo III, paragrafo 8, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l’articolo XIII dell’accordo generale sugli scambi di servizi escludono gli appalti pubblici dall’ambito di applicazione delle principali discipline multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(5)Nell’ambito dell’OMC e attraverso le sue relazioni bilaterali, l’Unione sostiene un’ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(6)L’accordo multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici e gli accordi commerciali dell’Unione che comprendono disposizioni in materia di appalti pubblici prevedono l’accesso al mercato per gli operatori economici dell’Unione solo nei mercati degli appalti pubblici o delle concessioni di paesi terzi che sono parti di tali accordi.

(7)Se un paese terzo è parte dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o ha concluso con l’Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione o le procedure di risoluzione delle controversie indicati in tali accordi qualora le pratiche restrittive si riferiscano ad appalti pubblici contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione.

(8)Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici o delle concessioni alla concorrenza internazionale o a migliorare l’accesso a tali mercati. Di conseguenza, gli operatori economici dell’Unione fanno fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici in molti paesi terzi, il che comporta una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

(9)Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall’Unione. Non esistono norme e procedure simili per il trattamento di operatori economici, beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.

(10)Gli impegni internazionali assunti dall’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni richiedono, tra l’altro, la parità di trattamento per gli operatori economici di tali paesi terzi. Di conseguenza, le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili unicamente a operatori economici, beni o servizi di paesi terzi che non sono parti dell’accordo multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l’Unione che contemplano impegni in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o a operatori economici, beni o servizi di paesi che sono parti di tali accordi ma solo per quanto concerne le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni non contemplati da tali accordi. Conformemente alle direttive 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) e 2014/25/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e come chiarito dalla comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019, dal titolo «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE», gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che preveda l’apertura del mercato degli appalti dell’Unione o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell’Unione e possono essere esclusi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC

 

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