Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio del 9 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’UE, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)Il protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione («protocollo MAC»), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che le disposizioni del protocollo MAC si applichino quanto prima.

(3)Alcune delle materie trattate nel protocollo MAC incidono sui regolamenti (CE) n. 593/2008 (1), (UE) n. 1215/2012 (2) e (UE) 2015/848 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Unione ha quindi competenza esclusiva in merito, mentre le altre materie non rientrano in tale competenza.

(4)La Commissione ha negoziato il protocollo MAC a nome dell’Unione, per le parti di competenza esclusiva di quest’ultima.

(5)Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 1, del protocollo MAC, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza in determinate materie disciplinate dal protocollo MAC possono firmare, accettare, approvare o aderire a tale protocollo.

(6)Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC, all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione in cui specifica le materie disciplinate da tale protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L’Unione dovrebbe pertanto presentare siffatta dichiarazione al momento della firma del protocollo MAC.

(7)L’Irlanda è vincolata dai regolamenti (CE) n. 593/2008, (UE) n. 1215/2012 e (UE) 2015/848 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9)È pertanto opportuno firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare la dichiarazione acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione, con riserva dell’adozione di una decisione sulla conclusione del protocollo MAC in una fase successiva.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, fatta salva la condizione di cui all’articolo 4.

Articolo 4

Al momento della firma del protocollo MAC, l’Unione effettua la dichiarazione acclusa alla presente decisione, in conformità dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

É. DUPOND-MORETTI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC

 

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