Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate.

(3)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)L’elenco dell’UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(5)Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio (4), figurante nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere (5) del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l’uso e i livelli d’uso proposti.

(7)La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l’affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione.

(8)È pertanto opportuno autorizzare l’uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a.

(9)Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC

 

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