Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1013 della Commissione del 27 giugno 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 32,5% e il 39,4% sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») e un dazio antidumping definitivo del 10,5% sulle importazioni originarie della Malaysia. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione (325 EUR per 1 000 unità) e il prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, se quest’ultimo era inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (3), il Consiglio ha aumentato i dazi sopraindicati per i meccanismi cinesi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati applicabili a tali importazioni dalla RPC andavano dal 51,2% al 78,8%.

(3)In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1208/2004 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dal Vietnam, dichiarati o no originari di tale paese.

(4)A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi originari della RPC. Dato che non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

(5)In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (6), le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, dichiarati o no originari di tale paese.

(6)Con il regolamento (CE) n. 818/2008 (7), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il campo di applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati.

(7)In seguito a un riesame in previsione della scadenza, a febbraio 2010 i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi sono stati prorogati per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (8) e a maggio 2016, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 del Consiglio (9) (le «misure in vigore»).

(8)I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 51,2% per un produttore esportatore e del 78,8% per tutti gli altri produttori esportatori.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(10)La domanda di riesame è stata presentata il 12 febbraio 2021 dal produttore dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta più del 25% della produzione totale dell’Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.170.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A170%3ATOC

 

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