LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada devono osservare periodi di riposo giornalieri e settimanali. Questi periodi di riposo sono spesso trascorsi lungo il percorso, in particolare quando i conducenti sono impegnati in operazioni di trasporto internazionale a lunga distanza. È quindi di estrema importanza che i conducenti abbiano accesso ad aree di parcheggio dove possano riposare in sicurezza, dotate di strutture adeguate per accedere ai servizi di cui i conducenti necessitano.
(2)All’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è riportato un elenco di requisiti che le aree di parcheggio accessibili ai conducenti che effettuano trasporti di merci e passeggeri su strada devono possedere per essere certificate come sicure e protette in relazione ai loro livelli di servizio e sicurezza.
(3)Uno studio della Commissione del 2019 sulle aree di parcheggio sicure e protette dell’Unione (2) ha riconosciuto la forte carenza di tali strutture. In esso sono state anche presentate alcune proposte di norme per le aree di parcheggio sicure e protette e relative procedure di certificazione.
(4)Data l’attuale carenza di aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione, la realizzazione di tali strutture dovrebbe essere incoraggiata a livello di Unione per fare in modo che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada possano accedervi ovunque si fermino sulle strade dell’Unione.
(5)Per incentivare la realizzazione di aree di parcheggio sicure e protette è necessario istituire un quadro comune a livello dell’Unione per garantire che il settore abbia accesso a informazioni chiare e armonizzate sulle aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione.
(6)Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada in conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, in tutte le aree di parcheggio sicure e protette, indipendentemente dal loro livello di sicurezza, dovrebbe essere disponibile un livello minimo comune di servizi
(7)Visto il numero crescente dei reati connessi al trasporto delle merci che riguardano i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, la sicurezza dei conducenti dovrebbe essere rafforzata, affinché possano riposare senza stress e non accumulino stanchezza. Fornire buone condizioni di riposo ai conducenti nelle aree di parcheggio sicure e protette è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza.
(8)Le aree di parcheggio sicure e protette sono essenziali per i conducenti e le imprese di trasporto per proteggere i loro carichi dai reati. Data la diversità delle imprese e delle merci trasportate, i trasportatori e i conducenti possono avere bisogno di aree di parcheggio con diversi livelli di sicurezza, a seconda della tipologia delle merci trasportate. Le norme dell’Unione dovrebbero quindi rispondere alle esigenze dei diversi tipi di imprese e le aree di parcheggio dovrebbero fornire diversi livelli minimi di sicurezza.
(9)La sicurezza delle aree di parcheggio dovrebbe essere garantita dalla presenza di attrezzature e procedure di sicurezza adeguate intorno al loro perimetro, nelle aree di parcheggio stesse e nei punti di entrata e uscita. Mediante determinate procedure per il personale dovrebbero inoltre essere attuate misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione delle conseguenze degli episodi che dovessero verificarsi.
(10)Per garantire trasparenza e certezza agli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette, tali aree dovrebbero essere certificate da un organismo di certificazione indipendente, in conformità con le procedure definite a livello di Unione. Le procedure di certificazione relative ad audit, ripetizioni di audit e audit senza preavviso per le aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero essere indicate chiaramente, per fare in modo che gli operatori delle aree di parcheggio sappiano come richiedere la certificazione o il relativo rinnovo. È altresì opportuno fare in modo che siano attuate procedure adeguate qualora si rilevi che un’area di parcheggio sicura e protetta non rispetta più il livello di servizio o di sicurezza per il quale è stata certificata.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.170.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A170%3ATOC
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