LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)La determinazione dei valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti ai fini delle grandi esposizioni dovrebbe differire dal metodo di calcolo del valore dell’esposizione utilizzato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto il default dello strumento sottostante potrebbe portare a un profitto anziché a una perdita. Il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe pertanto dipendere dalla perdita (ossia dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulterebbe dal potenziale default dello strumento sottostante. Nell’ambito del regime delle grandi esposizioni di cui alla parte 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione gli enti possono compensare posizioni positive e negative negli stessi strumenti finanziari o, a determinate condizioni, in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente. L’esposizione netta complessiva verso un singolo cliente è presa in considerazione solo se positiva. Analogamente, anche l’esposizione netta complessiva verso un determinato cliente, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovrebbe essere presa in considerazione solo se positiva. Al fine di evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta derivante da tali posizioni dovrebbe essere azzerato.
(2)Per garantire che il rischio di default sia adeguatamente rilevato, il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, indipendentemente dall’attribuzione al portafoglio di negoziazione o all’esterno di tale portafoglio, dovrebbe pertanto dipendere dalle variazioni dei prezzi delle opzioni che risulterebbero dal default del rispettivo strumento sottostante, ad esempio il valore di mercato dell’opzione per le opzioni call e la differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike per le opzioni put.
(3)Obiettivo dei derivati su crediti è trasferire il rischio di credito relativo ai mutuatari senza trasferire le attività stesse. Per determinare il valore dell’esposizione indiretta dello strumento sottostante, è opportuno prendere in considerazione il ruolo svolto dagli enti in qualità di venditori di protezione o acquirenti di protezione e il tipo di derivato su crediti da essi sottoscritto. L’esposizione indiretta dovrebbe pertanto essere pari al valore di mercato del contratto derivato su crediti, cui dovrebbe essere applicato un adeguamento corrispondente all’importo che si deve ricevere o che si prevede di ricevere dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante.
(4)Per altri tipi di contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte, al fine di garantire che sia accuratamente rilevato il rischio di default gli enti dovrebbero scomporre tali contratti derivati in singole componenti di operazioni. Solo le componenti con rischio di default, laddove gli enti abbiano un rischio di perdita in caso di default, dovrebbero essere rilevanti per il calcolo del valore dell’esposizione indiretta derivante da tali contratti derivati. Tuttavia, qualora non siano in grado di applicare tale metodologia e intendano comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero essere autorizzati a determinare il valore dell’esposizione indiretta degli strumenti sottostanti come la perdita massima che potrebbero subire in seguito al default dell’emittente del sottostante cui si riferisce il derivato.
(5)I derivati possono essere stipulati su strumenti aventi più nomi di riferimento come sottostante. Per i derivati multi-sottostante per i quali un ente può tenere conto dei nomi di riferimento sottostanti e al fine di garantire il ricorso al metodo più accurato, il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe essere calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti nello strumento multi-sottostante. Per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione (2) per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto. Nei casi in cui gli enti non siano in grado di applicare il metodo look-through o qualora un metodo look-through per un derivato con più nomi di riferimento sia indebitamente oneroso per loro e si intenda comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero calcolare il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti in questione. Analogamente, per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione per assegnare l’esposizione a un cliente distinto o al cliente ignoto. In tutti i casi in cui gli strumenti sottostanti sono assegnati al cliente ignoto, per evitare il rischio che valori negativi di esposizioni indirette siano compensati mediante valori positivi di esposizioni indirette, gli enti dovrebbero azzerare i valori negativi delle esposizioni indirette.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.170.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A170%3ATOC
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