IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione all’interno dell’Unione.
(3)Ai sensi dell’articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e precisare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche.
(4)Si prevede che, in occasione della sua decima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti la decisione di includere altre sostanze chimiche nell’elenco di cui all’allegato A della convenzione.
(5)Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti riguardo alle modifiche dell’allegato A della convenzione, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza deroghe specifiche.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all’articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
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