IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione e i suoi Stati membri hanno firmato a Bruxelles, il 28 luglio 2016, l’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»). Esso è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e il Ghana dal 15 dicembre 2016.
(2)A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, dell’accordo il comitato APE è responsabile per l’amministrazione di tutti i settori oggetto dell’accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
(3)A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo, le procedure di risoluzione delle controversie devono essere disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE deve adottare entro tre mesi dalla sua costituzione.
(4)Il codice di condotta di cui all’articolo 64, paragrafo 2, dell’accordo definisce i principi orientativi, i diritti e gli obblighi che gli arbitri devono rispettare. È opportuno che il codice di condotta, che è applicabile agli arbitri, si applichi ai mediatori mutatis mutandis.
(5)Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie nel secondo semestre del 2022.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE riguardo all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti che disciplinano la risoluzione delle controversie che si applicheranno all’Unione.
(7)La posizione dell’Unione in sede di comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato APE accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
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