Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2018/2001 amplia il ruolo dei sistemi volontari includendo la certificazione della conformità dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la certificazione della conformità dei carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

(2)Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari funzionino correttamente e in modo armonizzato. È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate che valgano per tutto il sistema di certificazione e offrano la necessaria certezza del diritto in merito alle norme applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari.

(3)Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le modalità di esecuzione dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per assicurare che la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ad altri obblighi sia verificata in modo adeguato e armonizzato che eviti il più possibile il rischio di frode. Le modalità di esecuzione non dovrebbero pertanto essere considerate una norma esaustiva bensì obblighi minimi. I sistemi volontari possono di conseguenza integrarle con altre disposizioni che ritengano opportune.

(4)Gli operatori economici possono decidere in qualsiasi momento di aderire a un sistema volontario diverso. Per evitare che l’operatore economico risultato non conforme in seguito a controllo in un sistema possa presentare immediatamente domanda di certificazione in un altro sistema, tutti i sistemi che ricevono una domanda dovrebbero esigere che l’operatore economico segnali se non ha superato un controllo nei cinque anni precedenti. Quest’obbligo dovrebbe valere anche per le situazioni in cui l’operatore economico ha una nuova personalità giuridica che non ne muta la sostanza ma apporta solo modifiche minime o puramente formali, ad esempio alla struttura di governo o alla portata delle attività, ragion per cui pur nella sua nuova veste non è esonerato dal suddetto obbligo.

(5)Il sistema di equilibrio di massa è inteso a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dall’obbligo di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consentendo di miscelare materie prime e combustibili con caratteristiche di sostenibilità diverse e di riattribuire in modo flessibile le caratteristiche di sostenibilità alle partite ritirate dalla miscela. A fini di trasparenza la miscela nel sistema di equilibrio di massa è possibile se, ad esempio, le materie prime appartengono allo stesso gruppo di prodotti. Un gruppo di prodotti può comprendere, ad esempio, diversi tipi di materie cellulosiche di origine non alimentare con caratteristiche fisiche e chimiche simili, potere calorifico e/o fattori di conversione simili o i tipi di materie ligno-cellulosiche di cui all’allegato IX, parte A, lettera q), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli oli vegetali vergini utilizzati per la produzione di biocarburanti e bioliquidi possono appartenere allo stesso gruppo di prodotti. Le materie prime che possono essere usate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soggetti a norme diverse in funzione del contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile non dovrebbero tuttavia essere considerate parte dello stesso gruppo di prodotti per non rischiare di compromettere gli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001, che applica un trattamento differenziato di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sulla base delle materie prime da cui sono prodotti. Per quanto concerne i combustibili gassosi, la rete interconnessa dell’UE è considerata un unico sistema di equilibrio di massa. I combustibili gassosi prodotti e consumati fuori dalla rete o attraverso reti di distribuzione locali isolate devono essere considerati sistemi separati di equilibrio di massa. L’esportazione dei combustibili verso paesi terzi che non applicano il sistema di equilibrio di massa richiede misure precauzionali che garantiscano la coerenza delle asserzioni di sostenibilità. A tal fine è opportuno che il sistema di equilibrio di massa includa anche le informazioni sui quantitativi di combustibili per i quali non sono state determinate le caratteristiche di sostenibilità e tenga conto delle forniture di combustibili agli operatori non certificati, in base alla natura fisica dei combustibili forniti.

(6)Nella preparazione del controllo in loco iniziale e durante i controlli successivi di sorveglianza o ricertificazione, l’esecutore del controllo dovrebbe effettuare un’analisi adeguata del profilo di rischio globale dell’operatore economico. In base alle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e alle informazioni presentate dall’operatore economico, l’analisi dovrebbe tenere conto non solo del livello di rischio dell’operatore economico ma anche della catena di approvvigionamento (ad esempio, per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001). Per garantire un grado adeguato di fiducia nella veridicità delle informazioni fornite dagli operatori economici, attenuando i rischi di inesattezze rilevanti, l’intensità del controllo, il suo ambito di applicazione o entrambi dovrebbero essere adattati al livello del rischio globale individuato.

(7)Nei controlli di gruppo, in cui i controlli in loco sono sostituiti da controlli documentali, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione dovrebbero poter fornire lo stesso livello di garanzia fornito da un controllo in loco (ad esempio, disponibilità di immagini satellitari di alta qualità, dati su zone e torbiere protette che offrono informazioni sull’orizzonte temporale).

(8)Il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2) riconosce che in determinate circostanze è possibile evitare gli effetti del cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (ILUC, indirect land-use change) dovuti a biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa considerati ad alto rischio ILUC. Affinché il processo di certificazione del basso rischio ILUC sia attuato dai sistemi volontari in condizioni di parità, è necessario stabilire obblighi specifici per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(9)Gli operatori economici che chiedono la certificazione del basso rischio ILUC possono avere già ottenuto da un sistema volontario la certificazione per altri aspetti o possono chiedere la certificazione del basso rischio ILUC contemporaneamente alla domanda di certificazione di altri aspetti certificabili da un sistema volontario. I richiedenti possono essere un’azienda agricola, un gruppo di agricoltori, un primo punto di raccolta o il responsabile che agisce per conto di un gruppo di agricoltori. Se le misure sono applicate alle colture perenni, l’inizio del periodo di validità decennale della certificazione del basso rischio ILUC può essere posticipato a causa dell’intervallo tra il momento in cui la misura è applicata e quello in cui si osserva l’aumento delle rese.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC

 

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