LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione (2).
(2)Il 9 giugno 2021 («data della richiesta») Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd., codice addizionale TARIC (3) C575, una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping del 22,1 % per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Guangdong Huachang Group Co., Ltd.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 26 aprile 2021, giorno in cui tale modifica è stata approvata dall’amministrazione per la regolamentazione del mercato di Foshan Nanhai.
(7)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C575. La modifica del nome dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla data della richiesta, vale a dire dal 9 giugno 2021.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione è così modificato:
«Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. C575»
è sostituito da
«Guangdong Huachang Group Co., Ltd. C575»
2.Il codice addizionale TARIC C575 precedentemente attribuito a Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd si applica a Guangdong Huachang Group Co., Ltd a decorrere dal 9 giugno 2021.
3.Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Guangdong Huachang Group Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 per quanto riguarda Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0093.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC
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