IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è entrata in vigore il 1o luglio 1975. L’Unione ha aderito alla CITES con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio (1).
(2)Ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti della CITES (CoP) può, tra l’altro, adottare decisioni intese a modificare le appendici I e II della CITES.
(3)Inoltre, conformemente all’articolo XVI della CITES, ciascuna parte può inviare al segretariato della CITES un elenco delle specie da iscrivere nell’appendice III della CITES che tale parte dichiara come sottoposte a regolamentazione nell’ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.
(4)Durante la 19a riunione, che si terrà tra il 14 e il 25 novembre 2022, la CoP deciderà in merito alle proposte di modifica delle appendici I e II della CITES. Le parti sono tenute a presentare tali proposte al segretariato della CITES entro il 17 giugno 2022. In quanto parte della CITES, l’Unione può presentare siffatte proposte.
(5)La presentazione di proposte da sottoporre all’esame della CoP si basa sulle analisi realizzate da esperti del merito di tali proposte, conformemente ai criteri stabiliti nella CITES e alla luce dei migliori dati scientifici disponibili. Tali elementi di prova corroborano le proposte di cui alla presente decisione, al fine di garantire che il commercio delle specie in questione non ne minacci la sopravvivenza nell’ambiente naturale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In vista della 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), l’Unione:
— presenta le proposte di modifica delle appendici I e II della CITES di cui all’allegato I della presente decisione;
— presenta congiuntamente le proposte di modifica dell’appendice II della CITES di cui all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
L’Unione presenta le specie elencate nell’allegato III della presente decisione da includere nell’appendice III della CITES.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
O. DUSSOPT
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0095.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC
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