LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 182, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) prevede dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.
(2)In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all’epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione (3) ha stabilito che i dazi addizionali all’importazione non fossero applicabili ad alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al 30 settembre 2015. Poiché le condizioni di mercato prevalenti non sono cambiate sostanzialmente dopo tale data, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione (4) ha prorogato tale periodo fino al 30 settembre 2017 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione (5) lo ha ulteriormente esteso fino al 30 settembre 2022.
(3)A norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non vengono applicati dazi addizionali all’importazione se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Tenendo conto dei principi di base del mercato dello zucchero mondiale e dell’UE, continuerà ad essere poco probabile che le importazioni di prodotti del settore dello zucchero soggetti al dazio all’importazione previsto dalla tariffa doganale comune perturbino il mercato dell’Unione. Non dovrebbero pertanto essere applicati dazi addizionali su tali importazioni, a meno che la situazione del mercato non cambi in modo significativo.
(4)Di conseguenza, il periodo durante il quale non sono applicabili dazi addizionali all’importazione su alcuni prodotti del settore dello zucchero, previsto all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, dovrebbe essere prorogato.
(5)È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.
(6)Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2022» è sostituita dalla data del «30 settembre 2027».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0091.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC
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